1. La seconda sezione del Tar Lazio dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo sul ricorso proposto da C.F. per l'annullamento degli avvisi pubblici indetti dalla Sogesid del 26.1.2015 e 28.1.2015 per la selezione di vari profili professionali e degli atti concorsuali eventualmente intervenuti e relative graduatorie. Deduceva che la Socesid era organismo di diritto pubblico e società interamente partecipata dallo statuto in house providing del Matt (Ministero delle infrastrutture) e di avere partecipato a precedente procedura concorsuale omogenea nel 2009: alla luce dei principi stabiliti dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza del 28 Luglio 2011, n. 14 sosteneva che il Sogesid avrebbe dovuto utilizzare la precedente graduatoria nella quale era risultato primo classificato. Il Tar declinava la propria giurisdizione e sottolineava che il D.L. n. 112 del 2008, art. 18 (relativo alle società che gestiscono servizi locali a totale partecipazione pubblica legittimate ad adottare propri criteri per l'assunzione nel rispetto della normativa comunitaria) era una norma di diritto sostanziale e quindi non cambiava i criteri di riparto tra giurisdizioni e che, anche per le società in house, la più recente giurisprudenza di legittimità riguardava solo il profilo del danno erariale, in difetto di un qualsiasi ancoramento normativo che obbligasse anche queste società alla regola del pubblico concorso. Il Consiglio di stato con la sentenza impugnata in questa sede invece, accogliendo l'appello del C., osservava che era dirimente (per stabilire la giurisdizione) la natura di società in house della Sogesid e conseguentemente il D.Lgs. n. 165 del 2011, art. 63, comma 4 che obbliga al pubblico concorso in tutti i casi di assunzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni: la Corte di cassazione nella sentenza a Sezioni unite del 25 Novembre 2013, n. 26283 aveva affermato che...
1. Con il motivo proposto si allega l'erroneità della sentenza del Consiglio di Stato ex art. 360 c.p.c., n. 1, per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo. Sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2 e art. 63, comma 4. La Sogesid era una società per azioni e quindi ha agito iure privatorum non essendo tenuta, in quanto non riconducibile quale società in house alla pubblica amministrazione, a seguire le regole del concorso pubblico ma quelle stabilite dal D.L. n. 112 del 2008 convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133 che obbliga le società pubbliche a stabilire criteri e modalità per il reclutamento del personale, come stabilito in un Regolamento interno ad hoc dalla società. La decisione della Corte di cassazione del 2013 a Sezioni unite non riguardava la disciplina del reclutamento ma il danno erariale; diversamente opinando e ritenendo una valenza generale dei principi affermati nella citata sentenza si verrebbe ad annullare la rilevanza della forma societaria.
2. Il motivo appare fondato e pertanto va accolto. Thema decidendum è se la natura di società in house di una società per azioni com'è la Sogesid (circostanza incontestata ed anche accertata dai Giudici amministrativi) comporti l'obbligo di seguire per le assunzioni il regime del pubblico concorso con conseguente giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine a fattispecie come quelle in esame. Per la sentenza impugnata in questa sede questa conclusione deriverebbe logicamente dai principi affermati da questa Corte con la già citata sentenza a Sezioni unite del 25 Novembre 2013, n. 26283 che ha affermato che le società in house costituiscono in realtà mere articolazioni della pubblica amministrazione e quindi necessariamente ne dovrebbero rispettare le regole generali di funzionamento a cominciare dall'obbligo costituzionale di...
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