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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con sentenza depositata il 29.11.12 la Corte d'appello di L'Aquila, in riforma della sentenza di rigetto n. 348/11 emessa dal Tribunale di Vasto, condannava Denso Manufacturing Italia S.p.A. a pagare in favore di M.E. la somma di Euro 7.824,00 a titolo di risarcimento del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro occorsogli il 21.11.01.

    Per la cassazione della sentenza ricorre Denso Manufacturing Italia S.p.A. affidandosi a quattro motivi.

    M.E. resiste con controricorso.

    Le parti depositano memoria ex art. 378 c.p.c..

    Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1 - Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 434 e 346 c.p.c., per avere la sentenza accolto l'appello del lavoratore nonostante che le sue conclusioni fossero state formulate mediante generico e non univoco rinvio a quelle del primo grado.

    Doglianza sostanzialmente analoga viene fatta valere con il secondo motivo di ricorso, sotto forma di denuncia di violazione o falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e art. 112 c.p.c..

    Il terzo motivo prospetta un vizio di omesso esame d'un punto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, nonchè una violazione dell'art. 1227 c.c., per avere la sentenza impugnata ricostruito la dinamica e la responsabilità dell'infortunio senza tenere conto delle ammissioni rese in sede di interrogatorio formale dall'odierno controricorrente, dalle quali era dato desumere che il sinistro si era verificato a cagione d'una sua manovra su un macchinario, manovra da ritenersi eccezionale, abnorme ed esorbitante rispetto al procedimento produttivo, oltre che in contrasto con le direttive aziendali ricevute; in subordine - conclude il motivo - la responsabilità dell'evento dannoso si sarebbe dovuta ripartire equamente fra le parti ex art. 1227 c.c..

    Con il quarto motivo si lamenta violazione dell'art. 1223 c.c. nella parte in cui la gravata pronuncia non ha detratto dal risarcimento la somma che il lavoratore aveva ricevuto dall'INAIL in conseguenza dell'infortunio.

    2 - I primi due motivi di ricorso - da trattarsi congiuntamente perchè connessi - sono infondati.

    Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che le conclusioni del primo grado, cui nel proprio atto d'appello aveva fatto espresso rinvio M.E., sono state chiaramente percepite e analiticamente riportate dalla Corte territoriale.

    Pertanto, non si ravvisa violazione alcuna dell'art. 434...

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