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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    I FATTI RILEVANTI

    F.G.A. s.p.a. (già Fiat auto s.p.a.) ricorre con un unico motivo nei confronti dell'ex dipendente A.G.S. per la cassazione della sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino ha accolto la domanda del predetto intesa al ricalcolo del premio fedeltà con inclusione dello straordinario prestato a titolo continuativo, in difformità dalla sentenza di primo grado che aveva invece dichiarato improponibile la domanda siccome successiva ad altra anch'essa proposta dopo la cessazione del rapporto di lavoro ed intesa ad ottenere la rideterminazione del TFR tenendo conto di alcune voci retributive percepite in via continuativa. A.G.S. ha resistito con controricorso. FCA Italy S.p.a. (già F.G.A. S.p.a.) ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

  • Diritto

    LE RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e art. 111 Cost., la società ricorrente -premesso che la domanda azionata in questo processo è stata preceduta da altra domanda, anch'essa proposta dal lavoratore nei confronti della società datrice di lavoro dopo la cessazione del rapporto, intesa ad ottenere la rideterminazione del TFR tenendo conto di alcune voci retributive percepite in via continuativa; che successivamente l' A. ha proposto il presente giudizio volto al ricalcolo del premio fedeltà senza motivare in alcun modo la scelta di "parcellizzare" i giudizi; che entrambe le domande scaturiscono da un unico rapporto obbligatorio intercorrente tra la società e l' A. ed avente ad oggetto il contratto di lavoro; che il lavoratore al momento dell'attivazione della prima vertenza era nelle condizioni di fatto e di diritto per far valere entrambe le pretese e non aveva addotto alcuna ragione a sostegno della scelta di promuovere giudizi separati - ha sostenuto che la domanda proposta nel presente giudizio viola il divieto di abuso del processo per indebito frazionamento quale affermato dalle Sezioni unite nella sentenza n. 23726 del 2007.

    Con ordinanza interlocutoria n. 1251 del 2016 il collegio della sezione lavoro di questa Corte ha dato atto che, con le decisioni numeri 11256 e 27064 del 2013, altri collegi hanno sostenuto che il principio affermato dalle sezioni unite con la sentenza n. 23726 del 2007 secondo la quale è vietato l'indebito frazionamento di pretese dovute in forza di un "unico rapporto obbligatorio" - è applicabile (anche) nelle ipotesi in cui siano avanzate diverse pretese creditorie derivanti da un medesimo rapporto di lavoro, fonte unitaria di obblighi e doveri per le parti e produttivo di crediti collegabili unitariamente alla loro genesi - la volontà delle parti di stipulare un contratto di natura subordinata ex...

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