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Estremi:
Cassazione civile, 2016,
  • Fatto

    PREMESSO IN FATTO E IN DIRITTO

    La Corte d'appello di Venezia, con sentenza 17.9.2014 n. 2110, accogliendo l'appello incidentale proposto da ASSIMOCO s.p.a., in totale riforma della decisione di prime cure, ha rigettato la domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta da G.G. e C.S. che viaggiavano come trasportati sulla vettura BMW di proprietà e condotta da G.P., ritenendo non raggiunta la prova dell'effettivo accadimento in data 17.2.1999 del sinistro stradale consistente nello scontro la predetta vettura ed il camion di proprietà della Coop. Agricola Spazio scarl e condotto da F.F., secondo le modalità indicate dai danneggiati, in considerazione delle numerose lacune e delle palesi incongruenze emerse dalla istruttoria (1 - non essendo stata riferita, nè nell'atto di citazione, nè nel verbale di constatazione amichevole di incidente - che riportava anzi indicazioni contrarie - la circostanza che il camion stava percorrendo la strada in retromarcia, riferita per la prima volta dal contumace F. nel corso dell'interrogatorio formale deferetogli, durante il quale aveva ripetutamente errato nella indicazione della direzione di marcia della vettura BMW, rispetto a quanto allegato dai danneggiati ed accertato dal CTU;

    2 - essendo emerso dalle fotografie della vettura prodotte da ASSIMOCO che la vettura BMW, diversamente da quanto affermato dai danneggiati, non era stata rottamata, avendo questi ultimi successivamente corretto la originaria versione, sostenendo di aver fatto riparare la vettura e di averla rivenduta, ma non di non essere in possesso di fatture, non essendo stato possibile tuttavia reperire l'acquirente; 3 - risultando manifesta la discrepanza tra la localizzazione dei danni subiti dal camion indicati nel verbale di constatazione amichevole, rispetto a quelli verificati in esito alla ispezione del CTU; 4 - essendo palese la incoerenza per sproporzione,...

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