ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Cassazione civile, 2016,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

    "1. Nel 2001 G.A. convenne il Comune di Aprilia dinanzi al Tribunale di Latina, esponendo che:

    - svolgeva lavori socialmente utili in favore del Comune di Aprilia;

    - il (OMISSIS), mentre eseguiva lavori di potatura, cadde da una scala a pioli, subendo lesioni personali.

    Chiese pertanto la condanna del Comune al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'infortunio.

    2. Con sentenza 16.4.2007 n. 1393 il Tribunale di Latina accolse la domanda. La sentenza venne appellata in via principale da G.A., ed in via incidentale dal Comune.

    La Corte d'appello di Roma, con sentenza 26.9.2014 n. 5869, respinse tutti e due i gravami.

    3. G.A. ha proposto ricorso per cassa:zione avverso la sentenza d'appello, fondato su due motivi.

    4. Col primo motivo il ricorrente deduce che il Tribunale - con statuizione confermata dalla Corte d'appello - ha liquidato il danno biologico patito dalla vittima sottraendo dal grado invalidità permanente ritenuto sussistente in concreto (25%) il grado di inabilità lavorativa accertato dall'INAIL ai fini della corresponsione della rendita prevista dal D.P.R. 30 giugno 1963, n. 1125 (16%). Ha, di conseguenza, monetizzato una invalidità permanente del 9%.

    Tale statuizione sarebbe tuttavia erronea, perchè dal credito avente ad oggetto il risarcimento del danno biologico non può essere detratto l'indennizzo pagato dall'INAIL.

    4.1. Il motivo è manifestamente fondato, ovviamente secondo la disciplina applicabile ratione temporis.

    L'infortunio oggetto del presente giudizio è i fatti avvenuto il (OMISSIS).

    A quella data, l'INAIL indenniva unicamente la lesione della "attitudine al lavoro", e non il danno...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    3. In data 24.7.2015 l'avv. Maria Grazia Fulco ha deposito un atto, intitolato "Costituzione", nel quale riferisce di avere ricevuto mandato dal Comune di Aprilia per essere difeso nella presente sede. L'atto reca in margine una procura speciale alle liti, sottoscritta dal sindaco del Comune di Aprilia ed autenticata dall'avv. Maria Grazia Fulco.

    3.1. Il suddetto atto, che ovviamente non può qualificarsi "controricorso" in quanto tardivo, è nullo.

    Infatti la possibilità per l'avvocato di autenticare la sottoscrizione del cliente, quando la procura sia apposta su atti diversi da quelli indicati dall'art. 83 c.p.c., comma 3, vige per i soli giudizi instaurati in primo grado dopo l'entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, (ovvero il 4 luglio 2009).

    Per i giudizi già pendenti a tale data, invece, se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall'art. 83 c.p.c., comma 2, (ex Sez. 3, Sentenza n. 18323 del 27/08/2014, Rv. 632092; Sez. 5, Ordinanza n. 7241 del 26/03/2010, Rv. 612212).

    Il presente giudizio iniziò in primo grado nel 2001, e dunque la suddetta norma non è ad esso applicabile.

    4. Per quanto attiene il primo motivo di ricorso, il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione, con le precisazioni che seguono.

    La Corte d'appello di Roma era chiamata a liquidare il danno alla persona patito da un lavoratore in conseguenza di infortunio sul lavoro.

    E' pacifico in causa che il lavoratore abbia già percepito un indennizzo da parte dell'assicuratore sociale.

    Il Tribunale, dunque, doveva stabilire se ed in che misura tale indennizzo andasse a defalco del credito risarcitorio vantato dalla vittima nei confronti del responsabile.

    ...
please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...