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Estremi:
Cassazione civile, 2016,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1. La Corte di Appello di Perugia, adita dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto tutte le domande proposte da C.C., assistente amministrativa, volte, in via principale, alla dichiarazione di nullità dei termini apposti dal Ministero ai contratti a tempo determinato stipulati in successione e alla conseguente conversione in contratti a tempo indeterminato, del D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 5 e, in via subordinata, alla condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno, quantificato in Euro 5.000,00 per ogni contratto a termine illegittimamente stipulato, in applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36.

    2. La Corte territoriale, per quanto oggi rileva, precisato che i contratti a termine del settore scolastico, tanto per il personale docente quanto per quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, non sono disciplinati dal D.Lgs. n. 368 del 2001, ma dalle norme speciali contenute nel D.Lgs. n. 297 del 1994 e nella L. n. 124 del 1999, ha escluso che la speciale disciplina fosse in contrasto con la direttiva 1999/70/CE ed ha affermato che, pur a ritenere applicabile del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, alla fattispecie dedotta in giudizio, la valutazione "ex ante" delle ragioni sottese a ciascuna tipologia contrattuale a termine, "tipizzata" dalla L. n. 124 del 1999, art. 4, commi 1, 2, 3, assolveva in maniera idonea e sufficiente l'onere di specificazione imposto al datore di lavoro del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1.

    3. Ha, infine, ritenuto che il divieto di conversione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, imposto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, non è in contrasto con la direttiva 1999/70/CE europea.

    4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso C.C. sulla base di sei articolati motivi. Il Ministero dell'Istruzione, Università e...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    6. Con il primo motivo la parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, nonchè della Direttiva Europea 70/99/CE (lettere a) e b) del motivo), sul rilievo che dovrebbe farsi applicazione congiunta delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165 del 2001 e D.Lgs. n. 368 del 2001, al fine di rendere conforme alla Direttiva Europea la disciplina dei contratti a termine del personale scolastico, posto che la disciplina sulle supplenze scolastiche non conterrebbe alcuna disposizione volta a reprimerne la reiterazione.

    7. Con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 e del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 5 (lett. c) e d) del motivo).

    8. Deduce che il legislatore, nel modificare del D.Lgs n. 165 del 2001, art. 36, ha consentito alle pubbliche amministrazione di fare ricorso al lavoro flessibile solo in presenza di esigenze temporanee ed eccezionali e assume che il difetto di dette condizioni renderebbe illegittima la clausola appositiva del termine: all'illegittimità dei contratti a termine conseguirebbe per la P.A., ai sensi della Direttiva 70/99/CE e del D.Lgs. n. 165 del 2001 e D.Lgs. n. 368 del 2001, l'obbligo di convertire il rapporto ovvero di risarcire i danni, del D.Lgs. n. 165, ex art. 36, senza che la conversione potrebbe ritenersi impedita dalla regola imposta dall'art. 97 Cost., in quanto anche l'assunzione a termine presuppone una previa procedura selettiva.

    9. Con il terzo motivo (lett. e) la parte ricorrente denuncia, ai sensi art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10, posto che l'art. 10, comma 4 bis, comma inserito con il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella L. n. 106 del 2011, per avere portata innovativa e non...

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