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Estremi:
Cassazione civile, 2016,
  • Fatto

    RITENUTO IN FATTO

    1. - Il (OMISSIS) il (OMISSIS), in onda su (OMISSIS), trasmise un servizio giornalistico sul fallimento della (OMISSIS).

    F.E., direttore del telegiornale, introdusse la messa in onda del servizio riferendo che l'amministratore delegato della CONAD, D.B.C., e alcuni suoi collaboratori erano stati arrestati con l'accusa di bancarotta fraudolenta.

    Il successivo servizio, a cura del giornalista L.D., riferì che i vertici CONAD "avrebbero svuotato le casse della Cedi Puglia, società di distribuzione alimentare, acquisita dal gruppo Conad, causandone così nel (OMISSIS) il fallimento, con la conseguenza di far perdere lo stipendio a più di mille dipendenti". Nello stesso servizio si affermò, altresì, che erano "finite in manette" sette persone, tra cui l'amministratore delegato D.B. "e il direttore amministrativo della Conad, nella casse della quale sarebbe confluito il denaro sottratto a Cedi Puglia più di 100 milioni di Euro - duecento miliardi di lire - e una parte di quei soldi sarebbero finiti direttamente nelle tasche dei vertici della Conad".

    La CONAD - Consorzio nazionale dettaglianti soc. coop., D.B.C. e B.M. adirono il Tribunale di Roma per ottenere la condanna solidale della società editrice Reti Televisive Italiane S.p.A. (R.T.I.), F.E. e L.D. al risarcimento dei danni subiti a causa della divulgazione di tali notizie.

    1.1. - La domanda degli attori venne accolta con sentenza dell'agosto 2007, nella quale si rilevò che non erano vere le notizie diffuse, giacchè il reato contestato al D.B. ed al B. era quello di bancarotta preferenziale e non di bancarotta fraudolenta ed era priva di riscontri l'affermazione per cui "una parte dei soldi sarebbero finiti direttamente nelle tasche dei vertici CONAD".

    I convenuti, quindi, furono condannati in solido al pagamento della...

  • Diritto

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    1. - Con il primo mezzo è prospettata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, contraddittoria ed illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

    La Corte di appello sarebbe incorsa in contraddittoria motivazione anzitutto là dove, per un verso, ha ritenuto, ai fini del rigetto del gravame, che i convenuti non avessero fornito prova della verità della notizia in assenza della produzione del provvedimento giudiziario di custodia cautelare concernente i dirigenti CONAD e, per altro verso, ha invece utilizzato "proprio l'argomento tratto da tale produzione... per affermare la non conformità di tali fatti a quanto diffuso con la notizia".

    Se il giudice del gravame avesse proceduto in modo logicamente coerente, avrebbe deciso proprio in base al documento anzidetto, comunque acquisito agli atti, e, "una volta escluso rilievo al contraddittorio argomento della mancata produzione", avrebbe accolto l'impugnazione, perchè l'ordinanza di custodia cautelare "confermava la sostanziale verità della notizia: ossia l'avvenuto arresto per bancarotta fraudolenta, conforme a quanto avevano riportato tutte le agenzie giornalistiche nazionali".

    Il giudice di secondo grado, inoltre, avrebbe mancato di spiegare, in modo coerente e logico, "come possa fondarsi sul disposto di legge" (L. Fall., art. 216) "la distinzione, la "graduazione" etica sulla quale è fondata la conferma" della sentenza di primo grado, giacchè non vi sarebbe alcuna differenza sul piano del senso morale comune tra le due fattispecie incriminatrici, accomunate sotto la rubrica di "bancarotta fraudolenta", là dove anche nella L. Fall., art. 216, comma 1, sono contemplati anche comportamenti del tutto diversi dall'attività di sottrazione illecita ("rubare"), quali la alterazione delle scritture contabili, anch'essa integrante il reato di bancarotta fraudolenta.

    La Corte...

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