1.- Con sentenza del 30 dicembre 2014, la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha annullato il licenziamento intimato con lettera del 21 gennaio 2013 da Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (di seguito BMPS) (incorporante Bancantonveneta) nei confronti di B.A. nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, condannando la società a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro ed a corrispondergli una indennità pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori e contributi.
A fondamento dell'annullamento la Corte territoriale - in sintesi - ha argomentato come segue: nella comunicazione di apertura della procedura del 24 dicembre 2012 la Banca aveva indicato un numero complessivo di 40 esuberi, distinti fra due gruppi di lavoratori pensionabili e cioè un primo gruppo di 10 esuberi con pensionabilità al 31.12.2012 ed un secondo gruppo di 30 esuberi con pensionabilità tra 1'1.1.2013 ed il 31.12.2017; l'accordo sindacale del 28 dicembre 2012 - secondo la Corte - "si è limitato a confermare il numero complessivo di esuberi (pari a 40 unità) ed a precisare il carattere "prioritario" del personale eccedente appartenente al primo gruppo, senza procedere ad alcuna variazione circa il numero dei dipendenti appartenenti alle due categorie, ed anzi espressamente ribadendo anche per gli effetti di cui alla L. n. 92 del 2012 la congruità, specificità ed esaustività della comunicazione del 24.12.2012"; tale numero di 10 esuberi era da considerarsi vincolante per l'Azienda, in quanto proprio i requisiti della diversa pensionabilità avevano determinato l'individuazione in due distinti sottogruppi del personale eccedente; constatato che la Banca aveva poi proceduto al licenziamento di un numero di lavoratori pensionabili al (OMISSIS) pari a 15, compreso il B., per i giudici d'appello la scelta dei lavoratori oggetto del...
3.- Con l'articolato motivo di ricorso principale si denuncia "vizio di violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5, L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, L. n. 88 del 1989, art. 54 artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3".
Si rileva che nell'accordo sindacale del 28 dicembre 2012 si era ribadito quanto già stabilito nel precedente accordo del 19 dicembre a livello di complesso aziendale di gruppo, e cioè che dovessero essere licenziati innanzitutto tutti i lavoratori che avevano diritto a pensione alla data del 31 dicembre 2012 e solo successivamente si sarebbe dovuto procedere a verificare il numero di adesioni volontarie all'esodo per i lavoratori che avessero maturato tali requisiti entro il 2017; il giudice del reclamo avrebbe, invece, interpretato gli accordi nel senso della completa parificazione tra i due gruppi di lavoratori coinvolti nella procedura di riduzione del personale, violando così i canoni ermeneutici fissati dalla legge.
Si censura poi come erronea la valutazione attribuita alla Corte circa il significato che la comunicazione iniziale riveste all'interno della procedura di cui alla L. n. 223 del 1991, ridondando in violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 2 cit. Legge: si afferma infatti che il numero di lavoratori presumibilmente titolari del diritto a pensione entro il (OMISSIS) prospettato nella comunicazione iniziale, e cioè prima del confronto con le 00.SS., non è affatto vincolante ai fini della legittimità della procedura, perchè la comunicazione testimonia un progetto di riduzione del personale che viene sottoposto al vaglio dei sindacati.
Si ribadisce che la Banca ha rispettato il criterio di scelta individuato nell'accordo, anche rispetto al B. in possesso del requisito pensionistico, per cui in alcuna violazione della L. n. 223 del 1991, art. 5 sarebbe incorsa; per...
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