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Estremi:
Cassazione civile, 2016,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con ricorso depositato il 20 febbraio 2015, la societa Elmas s.r.l. proponeva reclamo contro la sentenza n. 23/15 del Tribunale di Bergamo che, nella causa di opposizione promossa contro l'ordinanza dello stesso Tribunale che aveva accolto la domanda di illegittimità del licenziamento proposta da Z.M., aveva confermato la decisione adottata con rito sommario, avendo il giudice ritenuto insussistente la giusta causa allegata dalla datrice di lavoro come motivazione del provvedimento espulsivo.

    Sosteneva nuovamente con il reclamo la decadenza dell'impugnativa di licenziamento, in quanto il sindacato che l'aveva proposta non aveva alcun potere di rappresentanza del lavoratore, non essendovi lo Z. nemmeno iscritto. Quanto al merito, sosteneva che le deposizioni testimoniali avevano confermato un atteggiamento del lavoratore litigioso e offensivo nei confronti dei colleghi che avrebbe dovuto provvedere a formare nelle mansioni: sul punto avevano deposto alcuni testi che l'azienda aveva dovuto spostare di reparto.

    In ogni caso, la situazione che si era verificata aveva portato l'azienda a chiedere al lavoratore, che avrebbe dovuto cessare la sua attività di formatore, di ridiscutere i superminimo individuale, che era stato espressamente pattuito come temporaneo e legato appunto a tale ulteriore incarico. Il licenziamento era motivato principalmente dal persistente rifiuto da parte del lavoratore di valutare le proposte formulate dalla società per mantenere in vita il rapporto di lavoro, che avevano, viceversa, portato il lavoratore addirittura ad accusare l'azienda di demansionamento e mobbing. Anche alla luce di queste (in tesi false) accuse, il rapporto fiduciario con il lavoratore si era definitivamente spezzato e pertanto il licenziamento era divenuto ineludibile. In ogni caso la valutazione del giudice, che non negava la sussistenza delle condotte, ma semplicemente la...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. - Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 1, in ordine all'onere di impugnazione del licenziamento ed alla relativa decadenza (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Lamenta che la sentenza impugnata ritenne erroneamente valida, per i fini in parola, una lettera su carta intestata di un sindacato, cui il lavoratore non era neppure iscritto, e non sottoscritta nè successivamente ratificata dal lavoratore medesimo.

    Il motivo è infondato.

    Questa Corte ha già osservato che in materia di licenziamenti individuali, il termine di decadenza per l'impugnazione del licenziamento di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6, comma 1, può essere interrotto con atto scritto, oltre che del lavoratore, anche di un'organizzazione sindacale, senza che sia necessario il conferimento di una procura "ex ante" - o la ratifica successiva - da parte del lavoratore, dovendosi ritenere il sindacato idoneo a valutare gli interessi del lavoratore (cfr. da ultimo, Cass. n. 26514 del 27/11/2013). Nella specie, peraltro, l'iscrizione al sindacato istante risulta documentata dallo Z. sin dal giudizio di primo grado ed in questo giudizio di legittimità, formando ciò oggetto del primo motivo del ricorso incidentale.

    2.- Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 92 del 2012.

    Lamenta che la sentenza impugnata ritenne provati i fatti contestati, e tuttavia di dover applicare la tutela reintegratoria, senza considerare che la L. n. 92 del 2012, prevedeva la sanzione "forte" della reintegra in caso di insussistenza del fatto contestato, e la sanzione indennitaria qualora il giudice ritenga che il fatto contestato, pur sussistente, non sia tale da integrare...

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