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Estremi:
Cassazione civile, 2016,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1. P.M. aveva adito il Tribunale di Parma per fare accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con Italarchivi srl, la illegittimità dell'allontanamento dal servizio avvenuto il 21.5.2007 a seguito del recesso comunicatogli dalla società Gold Service soc. coop a r.l., e per ottenere la condanna delle due società al pagamento di differenze retributive, alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento all'effettiva reintegrazione. Tanto sull'assunto di avere lavorato per la Italarchivi srl in virtù di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto con la Gold Service soc. coop a r.l..

    2. Il Tribunale, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il P. e la Italarchivi, aveva condannato quest'ultima al pagamento di differenze retributive, aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato dalla Gold Service e aveva pronunciato nei confronti di quest'ultima i provvedimenti restitutori economici e reali previsti dalla L. n. 300 del 1970, art. 18.

    3. Adita dal lavoratore, la Corte di Appello di Bologna, per quanto oggi rileva, ha confermato la statuizione di primo grado che aveva dichiarato la decadenza del lavoratore dal diritto di impugnare il licenziamento nei confronti della Italarchivi srl.

    4. Ha rilevato che non era stato dimostrato che vi fosse stato un licenziamento orale risultando, di contro, dimostrato, ed anche ormai inoppugnabilmente accertato dalla sentenza di primo grado non impugnata sul punto, che l'attività lavorativa prestata in favore di Italrchivi era stata interrotta dal licenziamento adottato in forma scritta dalla Gold Service.

    5. Ha ritenuto non conferente il richiamo ai principi elaborati con riguardo alla L. n. 1369 del 1960 e, ricondotta, la vicenda dedotta in giudizio, al D.Lgs. n. 275 del 2003, art....

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    7. I motivi di ricorso.

    8. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 6, errata riconduzione dei fatti al diritto ed illogicità della motivazione, deducendo che, poichè la Italarchivi non aveva adottato nei confronti di esso ricorrente alcun licenziamento in forma scritta, non trovava applicazione il termine decadenziale previsto dalla L. n. 604 del 1966, art. 6.

    9. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 6, assumendo che, pur aderendo alla tesi esposta nella sentenza impugnata, secondo cui del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma 4, che imputa all'interposto gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro posti in essere dall'interponente, l'atto di impugnazione del licenziamento del lavoratore indirizzato a quest'ultimo avrebbe efficacia anche nei confronti dell'interposto.

    10. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 6, con riferimento al destinatario dell'atto di impugnazione stragiudiziale nelle fattispecie di somministrazione irregolare.

    11. Sostiene che, dovendo il licenziamento adottato dalla società Global Service s.r.l, considerarsi "tamquam non esset" e non avendo la ItaIrchivi adottato alcun provvedimento risolutorio non sussisteva alcun onere di impugnativa, a carico di esso lavoratore, nei confronti di quest'ultima.

    12. Preliminarmente vanno respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalla controricorrente perchè, in ciascuno dei motivi di ricorso, i diversi profili di censura risultano esplicitati in maniera chiara ed autosufficienza.

    Esame dei motivi.

    13. I tre motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.

    14. Del D.Lgs. n. 276 del...

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