Non appaiono congruenti le difese di parte convenuta in ordine alla sussistenza del giustificato motivo oggettivo, individuato nella lettera di licenziamento 27/5/15 (doc. 8 allegato al ricorso) nella "soppressione del posto di lavoro .... ricoperto in qualità di operatore alle presse" (ovvero "reparto stampaggio").
In primo luogo si rileva dalla istanza presentata al fine del tentativo di conciliazione (ex art. 7 L.604/66) e dal relativo verbale (doc. 8 citato), richiamato dalla stessa lettera di licenziamento, che la figura di "addetto alle presse " non è stata affatto abolita, essendosi trattato piuttosto di una "riduzione del numero dei turni .. nel settore dello stampaggio", (composto di 60 addetti: v capitolo 27 memoria di costituzione 15/2/16) in cui "nel corso degli ultimi 12 mesi si è registrato un calo del numero di ore richieste per le lavorazioni alle presse pari al 9%).
Premesso che la convenuta (la quale pacificamente nel periodo in questione ha fatto ricorso alla CIG per i lavoratori in oggetto) non ha dedotto né provato l'effettiva diminuzione del numero dei dipendenti rimasti addetti al reparto successivamente al licenziamento (a prescindere dalla mera riorganizzazione dei "turni" ovvero dell'orario di lavoro: che peraltro ha continuato coprire le 24 ore anche a seguito della formale abolizione del "turno notturno" che avrebbe giustificato il licenziamento del ricorrente: v. doc. 4 e 5 di parte resistente) si rileva che dagli stessi prospetti riportati nella citata memoria difensiva si evince che , accanto ad un numero di ore lavorate nel reparto interessato che nel 2015 è rimasto sostanzialmente stabile e nel 2015 sarebbe effettivamente calato di un numero pari a circa 5 mila, quello dell'altro (unico) reparto produttivo (produzione stampi") è rispettivamente aumentato di circa 600 e 8.500 unità (realizzando, per inciso, un considerevole aumento dei ricavi...
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