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Estremi:
Cassazione civile, 2016,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con sentenza depositata il 3.5.13 la Corte d'appello di Messina, in totale riforma della sentenza di reintegra ex art. 18 Stat. emessa il 3.11.11 dal Tribunale della stessa sede, rigettava l'impugnativa di C.V. contro il licenziamento per giustificato motivo oggettivo che le era stato intimato il 29.10.04 da UNILAV S.c.p.A..

    Per la cassazione della sentenza ricorre C.V. affidandosi a tre motivi.

    La società intimata resiste con controricorso.

    Le parti depositano memorie ex art. 378 c.p.c..

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1- Con il primo motivo del ricorso ci si duole di violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3, per avere la sentenza impugnata ritenuto sufficiente, ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la mera scelta aziendale di sopprimere un posto di lavoro per ridurre i costi, essendo invece indispensabile - prosegue il ricorso - che il datore di lavoro provi l'effettiva necessità della contrazione dei costi medesimi.

    Analoga doglianza viene svolta con il secondo e il terzo motivo di ricorso, sempre per violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3, sotto il profilo dell'omesso controllo giudiziale della reale sussistenza del motivo di licenziamento addotto e dell'effettiva necessità della contrazione dei costi, circostanze di fatto non provate dalla UNILAV. 2- I tre motivi di ricorso - sostanzialmente analoghi, giacchè affrontano sotto diverse visuali il concetto di giustificato motivo oggettivo - sono infondati.

    Il controllo giurisdizionale del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per non sconfinare in valutazioni di merito che si sovrappongano a quelle dell'imprenditore (la cui autonomia è garantita ex art. 41 Cost., comma 1), deve limitarsi a verificare che il recesso sia dipeso da genuine scelte organizzative di natura tecnico-produttiva e non da non pretestuose ragioni atte a nasconderne altre concernenti esclusivamente la persona del lavoratore licenziato.

    In breve, ciò che conta è che vi sia un genuino ed effettivo mutamento nell'organizzazione tecnico-produttiva (non contingente e transeunte, ma destinato a protrarsi stabilmente nel tempo) all'esito del quale risulti in esubero una data posizione lavorativa.

    Secondo la giurisprudenza di...

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