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Estremi:
Cassazione civile, 2016,
  • Fatto

    FATTO

    Con ricorso depositato in data 23 marzo 2006 C.A., dipendente di Rete Ferroviaria Italia spa (in prosieguo: RFI spa), inquadrato nel profilo di "capo stazione superiore", appartenente al settore Stazioni - area 4 - tecnici qualificati, adiva il Giudice del Lavoro di Roma per sentire accertare lo svolgimento delle mansioni superiori di capo stazione sovrintendente - di livello 8^ - area quadri del CCNL di categoria a far data dal 7 ottobre 1999 ed il conseguente diritto alle differenze di retribuzione e di trattamento previdenziale ed assicurativo, da liquidare in separato giudizio.

    Il Tribunale, con sentenza del 20 luglio 2007 (nr. 14622/07), accoglieva la domanda.

    Con ricorso del 15 luglio 2008 proponeva appello RFI spa, chiedendo l'integrale riforma della sentenza.

    Con sentenza del 3 maggio- 5 ottobre 2011 (nr. 3853/2011) la Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza, rigettava la domanda di C.A..

    La Corte territoriale rilevava che il C. aveva svolto le mansioni di capo stazione sovrintendente in modo discontinuo (per 115 giornate nell'anno 1999, 164 giornate nell'anno 2000, 83 giornate nell'anno 2001, 72 giornate nell'anno 2002) e che le assegnazioni, ciascuna inferiore al periodo di cui all'art. 2103 c.c., non potevano essere cumulate ai fini della acquisizione del diritto alla promozione automatica se non previa allegazione e prova di un intento fraudolento della società o della programmazione iniziale ed elusiva delle disposizioni di legge, che non erano stati allegati, invece, nel ricorso di primo grado.

    La cadenza temporale delle sostituzioni, circoscritte fino all'anno 2002 e la variabilità nel tempo delle stesse facevano ritenere la effettività delle ragioni...

  • Diritto

    DIRITTO

    1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c., comma 1, in combinato disposto con l'art. 29 CCNL 1990/92 ed art. 44 CCNL 1996/1999 personale FS spa.

    Rileva che all'orientamento giurisprudenziale di legittimità richiedente un intento fraudolento del lavoratore, posto a fondamento della sentenza impugnata, se ne contrapponeva altro che considerava rilevante l'oggettivo cumulo dei vari periodi di svolgimento delle mansioni superiori connotate da frequenza e sistematicità, desumibile dal numero delle assegnazioni e dal tempo intercorso tra le stesse.

    Secondo altro orientamento, poi, pur non essendo sufficiente il solo fatto oggettivo delle reiterazione nel tempo delle assegnazioni era necessario un quid pluris meno intenso dell'Intento fraudolento, consistente nella programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi e nella predeterminazione utilitaristica di tale comportamento.

    Assume, inoltre, il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva confuso il numero delle "presenze effettive", indicate in ricorso per ciascun anno, con il numero delle - "giornate" di svolgimento delle mansioni superiori. Invero, secondo univoca giurisprudenza di legittimità, ai fini del compimento del periodo di assegnazione a mansioni superiori ex art. 2103 c.c. doveva tenersi conto anche dei riposi settimanali e dei riposi compensativi e dovevano essere sommati tra loro i periodi a cavallo del periodo di ferie (di cui non si doveva invece tenere conto). Pertanto:

    - nell'anno 1999 a fronte di 115 presenze effettive il periodo di svolgimento delle mansioni superiori era di 174 giorni - nell'anno 2000 a fronte di 164 presenze effettive il periodo di svolgimento delle...

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