Con ricorso depositato in data 04/11/2014 la ricorrente conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale le Amministrazioni convenute al fine di far accertare e dichiarare l'avvenuta discriminazione ex art.28 D.Lgs.n.150/2011 con condanna delle stesse alle conseguenze di legge.
Si costituiva in giudizio il MIUR e l'Istituto convenuto rilevando l'avvenuta cessata materia del contendere con riferimento alla domanda di cui al ricorso, essendo nelle more del presente giudizio intervenuta normativa che avrebbe rimosso la condizione di discriminazione denunciata dalla ricorrente.
Nel corso della trattazione della causa, la ricorrente riconosceva la cessata materia del contendere ma solo con riferimento ad alcune delle domande di cui al ricorso mentre per le altre domande chiedeva l'accoglimento delle stesse con condanna delle amministrazioni convenute e vittoria di spese anche in base al principio della soccombenza virtuale.
All'udienza del 26/01/2016 la causa veniva decisa come da dispositivo letto al termine della Camera di Consiglio.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Infatti, come effettivamente evidenziato dalla ricorrente, a seguito delle argomentazioni di cui alla costituzione delle amministrazioni convenute, si determinava la cessata materia del contendere con riferimento alle domande di cui alle lettere a), b) e c) nonché parte della d) e la e) delle conclusioni del ricorso. Ciò in quanto il DM 223 del 17/04/2015 (che ha modificato il DM 353/14) ha rimosso la discriminazione consistente nella esclusione della ricorrente, in ragione della sua cittadinanza ucraina, dalle graduatorie di II fascia e nella collocazione in posizione subordinata (rispetto agli italiani) nelle graduatorie di III fascia.
Quanto alla domanda di rimozione della...
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