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Estremi:
Cassazione civile, 2016,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con sentenza n. 3579/2012, depositata il 6 giugno 2012, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto la domanda di A.S. volta ad ottenere l'annullamento del licenziamento per giusta causa intimatogli dall'Azienda Municipale Ambiente (AMA) S.p.A. per avere il ricorrente omesso di informare il proprio datore di lavoro, pur essendone a conoscenza, della reiterata presenza di una persona in evidente stato di bisogno e con gravi problemi psichici all'interno dei locali aziendali ed in orario di lavoro dei dipendenti nonchè del fatto che detta persona pernottasse nei mezzi aziendali; per essersi intrattenuto con la medesima, come altri dipendenti, in attività non inerenti alla prestazione lavorativa; per avere ripetutamente approfittato dei favori sessuali della persona in questione, all'inizio e alla fine dei turni di lavoro, all'interno della propria autovettura parcheggiata nei pressi dei locali aziendali.

    La Corte di appello, per quanto di interesse, osservava, in primo luogo, che il giudice di primo grado aveva operato le proprie valutazioni con specifico riguardo ai fatti contestati al ricorrente e alle relative risultanze probatorie, senza richiamare - diversamente da quanto sostenuto dall'appellante - il provvedimento cautelare che aveva rigettato l'impugnazione proposta da altro dipendente licenziato nell'ambito della stessa vicenda; disattendeva, quindi, il motivo di gravame fondato sulla disparità di trattamento, che nella specie si sarebbe verificata, tra dipendenti della stessa azienda per i medesimi fatti, posto che il principio di parità di trattamento nei rapporti di lavoro subordinato deve escludersi in maniera particolare nella materia delle valutazioni disciplinari e comunque la semplice conoscenza che...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto provata la lesione del vincolo fiduciario, mediante violazione e falsa applicazione degli artt. 2104 e 2105 c.c., pur essendo stato il ricorrente, all'epoca dei fatti, titolare di una qualifica di operaio generico, non richiedente, come tale, una particolare fiducia, nè tale da implicare poteri e responsabilità di controllo o di informativa al datore di lavoro; inoltre, non potrebbe aver leso il vincolo fiduciario l'aver consumato atti sessuali, essendo la consumazione avvenuta all'interno dell'autovettura di proprietà e al di fuori dell'orario di lavoro, così da rientrare nella sfera di libera autodeterminazione della persona.

    Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in merito al criterio di proporzionalità tra il fatto commesso e la sanzione irrogata, in particolare sottolineando, al riguardo, di essere stato destinatario di due sole e non gravi sanzioni in ben venti anni di carriera e altresì sottolineando che il comportamento, posto a base della sanzione espulsiva, era stato circoscritto ad un periodo temporale limitato e senza riscontro in periodi precedenti.

    Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell'art. 2105 c.c., avendo la Corte territoriale dato di detta norma una interpretazione estensiva, tale da travalicarne il contenuto economico e funzionale.

    Con il quarto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della norma di cui all'art. 70 Cost., per avere fatto applicazione degli standard di comportamento elaborati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, che peraltro...

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