Il Tribunale di Ancona, accogliendo il ricorso proposto da B.A., dichiarò che il medesimo aveva svolto attività lavorativa di coltivatore diretto nel periodo 13.1.1968 - 8.4.1970 alle dipendenze dell'impresa agricola Bo.Pa. (madre del ricorrente) e che aveva diritto, per i contributi omessi dalla datrice di lavoro, ad un accreditamento di contribuzione utile per il diritto alla pensione in relazione al predetto arco temporale, per cui condannò l'Inps alla costituzione in suo favore della rendita vitalizia ai sensi della L. n. 1338 del 1962, art. 13, per i contributi omessi e prescritti per il citato periodo. Con sentenza dell'8/6 - 13/6/2012 la Corte d'appello di Ancona ha rigettato l'impugnazione dell'INPS avverso la suddetta decisione dopo aver escluso che il diritto in esame si fosse prescritto e dopo aver rilevato che l'attestato di addestramento professionale del 9.4.1970, che non conteneva alcuna affermazione in ordine alla data di instaurazione del rapporto lavorativo, rappresentava un documento di data certa suscettibile di essere integrato, come di fatto avvenuto, con gli esiti della prova testimoniale. Per la cassazione della sentenza propone ricorso l'Inps con due motivi. Resiste con controricorso B.A..
Rimangono solo intimati B.M. e B.D., quali eredi di Bo.Pa..
1. Col primo motivo l'Inps denunzia la violazione e falsa applicazione della L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13, e dell'art. 2946 c.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3.
L'Inps contesta, in pratica, la parte della decisione impugnata in cui si ritiene che la costituzione della rendita vitalizia di cui alla citata disposizione di legge non sia soggetta a prescrizione e che l'Inps non avesse nel caso di specie alcun interesse a sollevare siffatto tipo di eccezione. A sostegno della censura, basata sulla evidenziata applicabilità della prescrizione alla richiesta della predetta rendita, la difesa dell'istituto ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia.
In effetti, la Corte territoriale ha motivato la predetta decisione sulla base del rilievo che non può porsi, nei riguardi dell'ente previdenziale - che pur essendo istituzionalmente obbligato a dar corso alla richiesta non è debitore di alcunchè prima della sua proposizione - alcun problema di prescrizione della "facoltà" di richiedere la costituzione della rendita da parte del datore di lavoro o dell'interessato, quale soggetto legittimato legalmente all'adempimento (per la costituzione della riserva matematica) in vece della parte datoriale rimasta inerte, fermo restando l'operatività della prescrizione nei soli rapporti obbligatori intemi tra dipendente e datore di lavoro, mentre è escluso che l'Inps possa avvalersene in via surrogatoria.
A conferma della necessità che il regime della prescrizione operi anche per la costituzione della rendita di cui trattasi l'Inps pone in evidenza che i coadiutori familiari del coltivatore diretto traggono da questa un utile economico duplice: uno immediato, rappresentato dai costi estremamente ridotti a fronte di...
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...