B.M. è stata citata a giudizio dalla Procura della Repubblica di Firenze dinanzi al Giudice monocratico per rispondere del reato sopra descritto con decreto del 19.2.2014 per l'udienza di smistamento del 7.7.2014, nella quale, dichiarata l'assenza dell'imputata, sono stati ammessi i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti; all'udienza del 20.4.2015 è stata sentita S.B. ed è stata acquisita documentazione (anche di matrice giurisprudenziale) circa l'esistenza di un perdurante contrasto di opinioni sulla sussistenza del reato.
In data odierna, chiuso il dibattimento, il processo è stato discusso e deciso, previa lettura del dispositivo della sentenza.
Fatti
A seguito di un controllo nel maggio 2013 delle agenzie di raccolta e trasmissione delle scommesse sportive - c.d. Centro Elaborazione Dati CTD - esercitanti sul territorio fiorentino per conto di società straniera e nel caso specifico della G.B., il funzionario dell'Agenzia della Dogana e Monopolio S.B. ha verificato (nell'ambito delle generali funzioni attribuite all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai sensi dell'art. 8 del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 con cui è stata prevista l'attribuzione all'A.A.M.S. delle funzioni in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso delle entrate tributarie riferite ai giochi, anche di abilità, ai concorsi pronostici, alle scommesse e agli apparecchi da divertimento e da intrattinimento) che l'agenzia gestita dall'imputata dal 1.4.2009 al 6.2.2012, avente sede in F., Via (omissis...). nr. 326/Ar, non versava le imposte all'Erario sulle scommesse e sui pronostici raccolti dalla stessa - sulla scorta del fatto che gli importi riscossi venivano "trasmessi a mezzo bonifici bancari" all'estero, tramite un provider.
Infatti, dopo aver ricevuto la proposta di scommessa inoltrata dal CTD, la G. può accettare o meno la scommessa, mentre al titolare del CTD spetta esclusivamente il compito di mettere...
L'art. 4 comma 1 della L. 13 dicembre 1981, n. 401 prevede che "Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La normativa italiana prevede che l'attività di organizzazione di scommesse sia esercitata solo da soggetti che abbiano ottenuto, al termine di una pubblica gara, una concessione dello Stato, il cui numero massimo è stabilito dallo Stato medesimo; è inoltre previsto che i soggetti che svolgono attività di gestione di scommesse debbano anche munirsi di autorizzazione di polizia a norma del citato art. 88 R.D. n. 773 del 1931.
Peraltro, l'autorizzazione di polizia può essere rilasciata solo a soggetti concessionari o autorizzati da parte dei Ministeri o enti preposti nonché a soggetti incaricati dal concessionario o titolare dell'autorizzazione.
In buona sostanza, i soggetti che in Italia raccolgono scommesse per conto di altri soggetti, ossia che operano come "intermediari per il bookmakers" di una società di un altro Paese, membro della Comunità € pea, possono dirsi in regola solo se il soggetto per cui operano è a sua volta munito in Italia di una concessione per l'esercizio dell'attività di organizzazione o gestione delle scommesse; dunque B., pur non avendo all'epoca precedenti penali, quindi potendo astrattamente ottenere un'autorizzazione di polizia, non la poteva ottenere perché la società austriaca, per il cui conto avrebbe dovuto operare, non era a sua volta titolare della concessione prevista dalla legge italiana.
La Corte di Giustizia delle Comunità € pee - CGCE - nella sentenza "Placanica" del 2007 ha ritenuto tale assetto normativo in contrasto sia con il diritto di stabilimento garantito dall'art. 43 del Trattato Istitutivo della Comunità € pea, sia con il principio della libera prestazione dei...
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...