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Legislazione Nazionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Decreto legislativo 2015 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 1(A).

      -----------------

      (A) In riferimento al presente decreto vedi: Messaggio INPS 24 settembre 2015, n. 5919; Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 ottobre 2015, n. 24; Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 novembre 2015, n. 30; Circolare INPS 27 novembre 2015, n. 194; Circolare INPS 2 dicembre 2015, n. 197; Circolare INPS 16 dicembre 2015, n. 201; Circolare INPS 18 dicembre 2015, n. 203; Messaggio INPS 5 gennaio 2016, n. 24; Messaggio INPS 20 aprile 2016, n. 1760; Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 20 aprile 2016, n. 17; Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 agosto 2016, n. 27; Messaggio INPS  18 ottobre 2018, n. 3880; Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 19 gennaio 2023 n. 316, Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 24 novembre 2023, n. 4175, Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 12 dicembre 2023, n. 101.



    • ARTICOLO N.22 bis

      Proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale (A)12


    •  1. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 1, entro il limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 225 milioni di euro per l'anno 2019 e di 95 milioni di euro per l'anno 2020, per imprese con [organico superiore a 100 unita' lavorative e]  rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della regione interessata, o delle regioni interessate nel caso di imprese con unita' produttive coinvolte ubicate in due o piu' regioni, puo' essere concessa la proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale, sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 2, sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di ventiquattro mesi di cui all'articolo 22, comma 1, ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 2, presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale. Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, comma 2, puo' essere concessa la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di sei mesi, qualora il piano di risanamento di cui all'articolo 21, comma 3, presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell'attivita' aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di dodici mesi di cui all'articolo 22, comma 2. Alle medesime condizioni e nel limite delle...

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