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(A) In riferimento al presente decreto vedi: Messaggio INPS 24 settembre 2015, n. 5919; Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 ottobre 2015, n. 24; Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 novembre 2015, n. 30; Circolare INPS 27 novembre 2015, n. 194; Circolare INPS 2 dicembre 2015, n. 197; Circolare INPS 16 dicembre 2015, n. 201; Circolare INPS 18 dicembre 2015, n. 203; Messaggio INPS 5 gennaio 2016, n. 24; Messaggio INPS 20 aprile 2016, n. 1760; Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 20 aprile 2016, n. 17; Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 agosto 2016, n. 27; Messaggio INPS 18 ottobre 2018, n. 3880; Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 19 gennaio 2023 n. 316, Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 24 novembre 2023, n. 4175, Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 12 dicembre 2023, n. 101.
[1] Vedi l'articolo 4 del D.L. 2 febbraio 2024, n. 9, non ancora convertito in legge.
1. In via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021, salvo quanto previsto al comma 1-bis, e per gli anni 2022 e 2023, salvo quanto previsto al comma 1-ter, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell'attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l'assunzione di nuove professionalità, l'impresa può avviare una procedura di consultazione, secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 24, finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria 2.
1-bis. Esclusivamente per il 2021, il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a 100 unità, e, limitatamente agli effetti di cui al comma 5-bis, a 100 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi3.
1-ter. Per gli anni 2022 e 2023 il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a cinquanta, anche...
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