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(A) In riferimento al presente decreto vedi: Messaggio INPS 24 settembre 2015, n. 5919; Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 ottobre 2015, n. 24; Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 novembre 2015, n. 30; Circolare INPS 27 novembre 2015, n. 194; Circolare INPS 2 dicembre 2015, n. 197; Circolare INPS 16 dicembre 2015, n. 201; Circolare INPS 18 dicembre 2015, n. 203; Messaggio INPS 5 gennaio 2016, n. 24; Messaggio INPS 20 aprile 2016, n. 1760; Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 20 aprile 2016, n. 17; Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 agosto 2016, n. 27; Messaggio INPS 18 ottobre 2018, n. 3880; Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 19 gennaio 2023 n. 316, Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 24 novembre 2023, n. 4175, Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 12 dicembre 2023, n. 101.
[1] Vedi l'articolo 4 del D.L. 2 febbraio 2024, n. 9, non ancora convertito in legge.
ARTICOLO N.25
Procedimento
1. La domanda di concessione di trattamento straordinario di integrazione salariale è presentata entro sette giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all'intervento e deve essere corredata dell'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario. Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attività e degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1. Per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), e b), nella domanda di concessione dell'integrazione salariale l'impresa comunica inoltre il numero dei lavoratori mediamente occupati presso l'unità produttiva oggetto dell'intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.
2. La sospensione o la riduzione dell'orario così come concordata tra le parti ha inizio entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 1.
3. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda medesima.
4. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.
5. La domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata in unica soluzione contestualmente al...
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