ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Tribunale Roma, 2014,
  • Fatto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    In data 20 febbraio 2013, l'Inps ha redatto a carico del ricorrente un verbale di accertamento con il quale gli ha contestato, quale produttore assicurativo di III e IV gruppo, la mancata iscrizione alla gestione speciale commercianti dell'ente previdenziale e la conseguente omessa contribuzione per gli anni dal 2007 al 2010.

    Sostiene il ricorrente l'insussistenza totale o parziale dell'obbligo di iscrizione affermato nel verbale e chiede pertanto che esso sia dichiarato nullo e/o illegittimo o comunque annullato.

    I motivi posti a base del ricorso sono i seguenti.

    Secondo il ricorrente, egli sarebbe anzitutto un produttore assicurativo occasionale, non rientrante tra i produttori di III o IV gruppo di cui al contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939, e non sarebbe perciò destinatario dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, sancito dall'art. 44, comma 2, DL 269/2003.

    In ogni caso, la sua posizione sarebbe comunque priva dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti, dato che, ai sensi dell'art. 1, comma 203, l. 662/1996, l'obbligo di tale iscrizione sussiste a carico di chi, tra l'altro, partecipa personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, caratteristica che a lui mancherebbe.

    In via subordinata, il ricorrente eccepisce la prescrizione dei diritti eventualmente vantati dall'Inps per il periodo anteriore al quinquennio precedente la data di redazione del verbale di accertamento Inps.

    Costituitosi tardivamente, l'Inps ha contestato la domanda e ne ha chiesto il rigetto.

    La domanda è infondata e non può essere pertanto accolta.

    Per quanto qui interessa, l'art. 44, comma 2, DL 269/2003 così stabilisce: “ A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto...

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...