Con sentenza del 9 gennaio 2009, la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione con cui il Tribunale di Torino aveva rigettato la domanda proposta da P.R. nei confronti della SSC - Società Sviluppo Commerciale Carrefour S.r.l., sua datrice di lavoro, avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento intimatogli nel corso del periodo di prova, pattuito all'atto dell'assunzione in sessanta giorni ed interrotto al trentatreesimo giorno, avendo ritenuto legittime tanto l'apposizione della clausola di prova, in quanto specificatamente riferita al compito affidatogli di responsabile della sicurezza, per la quale era privo di esperienza pregressa, quanto l'interruzione dell'esperimento per essere stato il licenziamento intimato a motivo della valutazione negativa della personalità e del comportamento complessivo del lavoratore.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il P., affidando l'impugnazione a tre motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste, con controricorso, la Società.
I primi due motivi con i quali il ricorrente denuncia, rispettivamente, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2096 c.c. ed il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, sono entrambi intesi a censurare la statuizione resa dalla Corte territoriale in ordine alla legittimità dell'apposizione del patto di prova al contratto de quo, a motivo dell'insufficienza o addirittura dell'artificiosità delle argomentazioni da questa addotte a sostegno della ritenuta legittimità della clausola e, dunque, dell'erroneità del convincimento a riguardo espresso.
Entrambi i motivi, che, per quanto detto, è opportuno qui trattare congiuntamente, risultano infondati.
Va in merito rilevato come le formulate censure discendano da una lettura rigorosa della norma codicistica per cui il requisito della specificità comprenderebbe anche il contenuto delle mansioni oggetto dell'esperimento, imponendone così l'indicazione per iscritto, lettura che, nel suo estremo formalismo, non può accogliersi, dovendo, al contrario, ritenersi congruo, al fine di ritenere integrato il predetto requisito, l'accertamento della piena consapevolezza da parte del lavoratore dei compiti e delle responsabilità cui è chiamato e del cui adeguato esercizio deve dare prova. E di tanto la Corte territoriale da ampiamente conto in motivazione, senza che qui il ricorrente avanzi alcuna smentita o, almeno, sollevi dubbi sulla rilevanza degli elementi di fatto presi in considerazione, come i "colloqui preassuntivi" in cui gli erano state dettagliatamente illustrate, con consegna dei relativi manuali, le incombenze proprie del "capo reparto sicurezza", sicchè dalla mancata indicazione per iscritto del reparto di cui al lavoratore ...
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