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Estremi:
Cassazione civile, 2015,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    R.F. proponeva ricorso ex art. 445 bis c.p.c., al fine dell'accertamento del proprio stato sanitario per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento. Il giudice del lavoro di Trapani fissava l'udienza per la comparizione delle parti e la discussione del ricorso, alla quale però nessuna delle parti compariva. Il Tribunale, rilevato che la ricorrente aveva dimostrato di non avere interesse alla prosecuzione, dichiarava con ordinanza l'estinzione del giudizio. R.F. depositava successivamente un nuovo ricorso ex art. 445 bis c.p.c., che veniva dichiarato inammissibile per l'intervenuta maturazione del termine di decadenza semestrale di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 3, decorrente dalla comunicazione del verbale di accertamento medico-legale del 9 novembre 2001.

    Avverso la prima ordinanza di estinzione R.F. propone ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., affidato ad un unico articolato motivo, cui resiste l'Inps con controricorso.

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. A fondamento del ricorso R.F. deduce la nullità della pronuncia per omessa osservanza delle forme di cui all'art. 181 c.p.c., comma 1.

    Sostiene che dall'esclusione della natura cautelare del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c., deriverebbe che la mancata comparizione delle parti alla prima udienza trova disciplina del disposto di cui all'art. 181 c.p.c., comma 1, disposizione che viene ritenuta applicabile anche al processo del lavoro, previdenziale ed assistenziale.

    2. Il ricorso, come sostenuto dalla difesa dell'istituto controricorrente, è inammissibile.

    3. Per il suo esame, è necessario premettere che l'art. 445 bis c.p.c., introdotto con il D.L. n. 98 del 2011, art. 38, convertito in L. n. 111 del 2011, prevede, per tutte le controversie in cui si intenda far valere diritti nelle controversie "in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonchè di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla L. 12 giugno 1984, n. 222" che il ricorrente debba proporre al giudice istanza di accertamento tecnico per la verifica "preventiva" delle condizioni sanitarie che la legge ricollega alla prestazione richiesta. L'espletamento di questo accertamento tecnico preventivo è condizione di procedibilità della domanda diretta al riconoscimento delle prestazioni.

    Si apre quindi un procedimento, obbligatorio, che segue le regole di cui all'art. 696 bis c.p.c., in quanto compatibili ed al D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6 bis, convertito in L. n. 248 del 2005, inerenti l'accertamento peritale. Introdotto il procedimento, viene dato incarico ad un consulente medico, le cui conclusioni sono comunicate alle parti, con l'invito...

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