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Estremi:
Cassazione civile, 2015,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    N.G. adiva ex art. 445 bis c.p.c. il Giudice del lavoro del Tribunale di Termini Imerese, chiedendo disporsi accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie per la pensione di vecchiaia anticipata ai sensi del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8. L'Inps si costituiva eccependo in via preliminare l'inammissibilità e/o improponibilità del ricorso ex art. 445 bis c.p.c., non rientrando la materia oggetto del giudizio nella previsione di tale norma. Il Tribunale nominava c.t.u. che accertava che dal giugno 2012 il signor N. era invalido in misura superiore all'80% e dunque nelle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia. Seguiva il conforme decreto di omologa del 12.11.2013.

    Per la cassazione di tale decreto l'l'Inps ha proposto ricorso ex art. 111 Cost., affidato a due motivi. M.M. (erede di N.G., deceduto nel corso del giudizio) ha resistito con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c..

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. Come primo motivo l'Inps lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 415, 416, 417 e 445 bis c.p.c. e ribadisce che la materia controversa in causa avrebbe dovuto seguire il rito ordinario, esorbitando dalla previsione dell'art. 445 bis c.p.c., del quale il dato letterale non consentirebbe un'interpretazione estensiva o analogica.

    2. Come secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., per non essersi pronunciato il giudice di merito sull'eccezione avente ad oggetto l'inammissibilità e/o improponibilità del ricorso.

    3. I motivi di ricorso attengono all'applicazione dell'art. 445 bis c.p.c., introdotto con il D.L. n. 98 del 2011, art. 38 convertito in L. n. 111 del 2011, che prevede, per tutte le controversie in cui si intenda far valere diritti nelle controversie "in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonchè di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla L. 12 giugno 1984, n. 222" che il ricorrente debba proporre al giudice istanza di accertamento tecnico per la verifica "preventiva" delle condizioni sanitarie che la legge ricollega alla prestazione richiesta. L'espletamento di questo accertamento tecnico preventivo è condizione di procedibilità della domanda diretta al riconoscimento delle prestazioni.

    Si apre quindi un procedimento, obbligatorio, che segue le regole di cui all'art. 696 bis c.p.c. in quanto compatibili ed al D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6 bis convertito in L. n. 248 del 2005, inerenti l'accertamento peritale. Introdotto il procedimento, viene dato incarico ad un consulente medico, le cui conclusioni sono comunicate alle parti, con l'invito a dichiarare se intendono muovere contestazioni. A questo punto si aprono secondo...

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