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Estremi:
Cassazione civile, 2015,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    L'Istituto nazionale della previdenza sociale contestava con ricorso al Tribunale di Gela le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo richiesto ex art. 445 bis c.p.c. da P.V. A., che aveva accertato la sussistenza di un'invalidità del 100%. Con la sentenza del 12 marzo 2013 il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso per carenza di interesse, rilevando che il consulente d'ufficio non aveva riconosciuto la necessità dell'accompagnamento, che costituiva requisito per l'indennità richiesta con la previa domanda amministrativa e successivamente con la proposizione del ricorso per a.t.p..

    Per la cassazione della sentenza l'Inps ha proposto ricorso, affidato a tre motivi; P.V.A. è rimasta intimata.

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. Come primo motivo l'Inps deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la pronuncia del Tribunale non troverebbe corrispondenza nelle domande delle parti, poichè la signora P.V.A. aveva richiesto in sede di a.t.p. l'accertamento dei requisiti sia per la pensione di inabilità che per l'indennità di accompagnamento, entrambe oggetto della domanda presentata in sede amministrativa, sicchè sussisteva l'interesse dell'Inps alla contestazione dell'accertamento che aveva riconosciuto l'invalidità del 100%.

    2. Come secondo motivo per gli stessi motivi lamenta la violazione dell'art. 100 c.p.c. nella quale sarebbe incorso il Tribunale escludendo la sussistenza del suo interesse ad agire.

    3. Come terzo motivo lamenta il vizio di motivazione nel quale sarebbe incorso il Tribunale laddove non ha valutato che oggetto della domanda era anche la sussistenza della totale inabilità per il riconoscimento della pensione.

    4. I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.

    Per il loro esame, è necessario premettere che l'art. 445 bis c.p.c., introdotto con il D.L. n. 98 del 2011, art. 38, convertito in L. n. 111 del 2011, prevede, per tutte le controversie in cui si intenda far valere diritti nelle controversie "in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonchè di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla L. 12 giugno 1984, n. 222" che il ricorrente debba proporre al giudice istanza di accertamento tecnico per la verifica "preventiva" delle condizioni sanitarie che la legge ricollega alla prestazione richiesta. L'espletamento di questo accertamento tecnico preventivo è condizione di...

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