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Estremi:
Cassazione civile, 2015,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Il Tribunale di Gorizia, in parziale accoglimento dell'opposizione della EROS di Gregari Luciano & C. S.a.s. avverso la cartella esattoriale di pagamento relativa a somme aggiuntive conseguenti all'omesso pagamento di contributi - accertati con verbale ispettivo del 26 settembre 1991 relativi al periodo agosto/novembre 1990 - dichiarava prescritte le sanzioni civili maturate fino al 29 gennaio 1996.

    La Corte d'Appello di Triste confermava la sentenza del Tribunale.

    La predetta Corte, dopo aver rilevato che al credito per contributi si applicava, L. n. 225 del 1995, ex art. 3, comma 10, il termine prescrizionale decennale essendo la procedura iniziata prima dell'entrata in vigore di detta legge e che lo stesso termine operava anche per il credito concernente le somme aggiuntive, poneva a base del decisum la fondante considerazione secondo la quale non vi era stato alcun atto interruttivo della prescrizione riferibile al credito per somme aggiuntive stante la non riferibilità a tale credito degli atti interruttivi posti in essere relativamente a quello per contributi omessi e tanto in ragione dell'autonomia causale delle due obbligazione ed il legame solo genetico di accessorietà degli interessi rispetto al capitale.

    Avverso questa sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un'unica censura.

    La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

    A seguito di ordinanza del 19 febbraio - 1 aprile 2014 n. 7569, della Sezione Lavoro di questa Corte, che nel denunciare un contrasto di giurisprudenza in ordine alla questione dell'estensibilità all'obbligazione per somme aggiuntive degli effetti interruttivi della prescrizione posti in essere per l'obbligazione contributiva sollevata dalla difesa...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Con l'unico motivo di ricorso l'INPS, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, formula il seguente quesito: "viola la normativa - denunciata - il giudice di merito che ritenga non estensibili all'obbligazione dovuta per le cd.

    sanzioni civili gli effetti interruttivi posti in essere con verbale di accertamento dell'INPS, con cui si è verificata l'omissione contributiva, e con successivo atto di diffida, con cui si è intimato al debitore di adempiere l'intera obbligazione previdenziale (comprensiva sia del credito per contributi che del credito per sanzioni civili)?". Il motivo è fondato.

    Il contrasto di giurisprudenza e la questione di massima particolare importanza di cui queste Sezioni Unite sono state investite dalla Sezione Lavoro con la predetta ordinanza del 19 febbraio - 1 aprile 2014 n. 7569, riguarda il quesito di diritto relativo all'estensibilità o meno al credito dell'INPS per somme aggiuntive degli effetti degli atti interruttivi posti in essere con riferimento al credito per omissione contributiva e tanto sull'accertato, e non censurato, presupposto che "tutti gli atti interruttivi posti in essere dall'INPS non contengono alcun riferimento specifico alle somme aggiuntive, riguardo alle quali pertanto non vi sono mai stati (in forma esplicita) nè una pretesa da parte dell'INPS nè un riconoscimento da parte del debitore". Sulla problematica in questione coesistono, nell'ambito della sezione lavoro di questa Corte, due fondamentali orientamenti giurisprudenziali che possono essere, rispettivamente, ricondotti alla contrapposta configurazione della natura giuridica - autonoma o meno dell'obbligazione per somme aggiuntive rispetto a quella contributiva. Le pronunce che predicano per l'obbligazione concernente...

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