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(A) In riferimento al presente decreto vedi: Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 27 maggio 2015, n. 2788; Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 24 settembre 2015, n. 24.
1. Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilita', a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.
[1] La Corte Costituzionale con Sentenza 16 luglio 2020, n. 150, (in Gazz. Uff., 22 luglio 2020, n. 30), dichiara l'illegittimità costituzionale del presente articolo, limitatamente alle parole «di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio.
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