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Estremi:
Cassazione civile, 2015,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1. La Corte d'appello di Potenza, con la sentenza n. 446 del 2008, accoglieva, per quanto di ragione, l'appello proposto da D.P. A. nei confronti di Poste italiane spa, nei confronti della sentenza n. 749/07 emessa il 26 aprile 2007 dal Tribunale di Potenza, e per l'effetto dichiarava la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti con decorrenza da 9 ottobre 2002 e ordinava alla società appellata la conseguente riammissione in servizio della lavoratrice.

    Statuiva la Corte d'Appello che il datore di lavoro, nella stipula del contratto a termine, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 aveva l'obbligo di specifica indicazione della causale giustificativa del termine e che tale condizione non era stata soddisfatta, attesa la non complementarietà delle due ipotesi richiamate: esigenze di riorganizzazione aziendale e sostentamento del livello dei servizi di sportelleria, nonchè la loro diversa possibilità di verifica.

    2. La D.P. aveva adito il Tribunale per sentire dichiarare la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato inter partes in data 8 ottobre 2002.

    3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la società Poste italiane spa, prospettando due motivi di ricorso.

    4. Resiste la lavoratrice con controricorso.

    5. Poste italiane ha depositato memoria, ai sensi dell'art. 378 c.p.c., con la quale ha chiesto l'applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32.

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. Con il primo motivo di ricorso è prospettata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 nonchè insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.

    Il quesito di diritto è stato formulato nei seguenti termini: se la vicenda di riorganizzazione aziendale nonchè le circostanze di cui agli accordi collettivi sulla mobilità interaziendale (17, 18, 23 ottobre 2001, 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002, 13 febbraio 2002, 17 aprile 2002) riportati nel contratto di lavoro costituiscono specifiche e concrete ragioni legittimanti secondo il citato D.Lgs. l'assunzione a termine dei dipendenti o se occorra prevedere una specificazione della clausola collettiva in una causale individuale per rendere legittima l'assunzione a termine.

    1.1. Con il secondo motivo di ricorso sono dedotti violazione e falsa applicazione di norme di diritto; vizio motivazione atteso che la domanda di condanna al risarcimento del danno non sarebbe stata supportata da elemento probatorio circa prova del danno medesimo.

    2. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto.

    Il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, relativo alla "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES", nel testo applicabile ratione temporis, stabilisce ai primi due commi:

    E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

    L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1.

    Con l'espressione "specificate" sopra riprodotta, ...

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