ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Cassazione civile, 2015,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con sentenza del 21 novembre 2008 la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 24 gennaio 2007 che ha condannato la Metro Italia Cash and Carry s.p.a. al pagamento in favore di N.U. dell'importo dovuto a titolo di compenso a forfait per eventuale lavoro straordinario. La Corte territoriale, riproducendo la motivazione di altra sentenza pronunciata su questione identica e confermata dalla Corte di Cassazione, ha ritenuto che in realtà il compenso forfetario costituisse un superminimo, che prescindeva in realtà dallo straordinario effettivamente prestato, e che era entrato a far parte della retribuzione ordinaria, e perciò non poteva essere ridotto unilateralmente.

    La Metro Italia Cash and Carry s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso questa sentenza affidato ad un unico motivo.

    Resiste il N. con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria.

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Con l'unico motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. e ss., art. 2077 c.c., comma 2, artt. 1372 e 1340 c.c., in relazione al disposto del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, art. 5; carenza e contraddittorietà della motivazione su un punto essenziale della controversia. In particolare si deduce, innanzi tutto, che la sentenza impugnata avrebbe ignorato e superato i dati documentali in atti, ed errato così nell'interpretazione del contratto, che parlava di compenso forfetario per lavoro straordinario. Quest'ultimo costituiva una modalità, di pagamento dello straordinario, alternativa rispetto a quella ordinario, e che prescindeva dall'effettiva prestazione e dalla relativa autorizzazione. Se il lavoro straordinario prestato era inferiore al forfait ricevuto, non per questo si trasformava in un miglioramento retributivo. La possibilità per il datore di lavoro di pagare lo straordinario effettivo oppure di compensarlo forfetariamente attribuiva al datore stesso un'obbligazione facoltativa, e la scelta tra te due modalità di adempimento spettava allo stesso debitore. La datrice di lavoro ne aveva fatto uso legittimamente comunicando ai dipendenti che avrebbe pagato soltanto le ore di lavoro effettivamente prestate. La ricorrente nega che si potesse fare uso della valutazione del comportamento complessivo delle parti per dedurne elementi utili alla tesi del superminimo, perchè si trattava di una valutazione ex post. Sarebbe stato necessario, piuttosto, valutare ex ante, se l'entità dello straordinario forfetizzato fosse congrua rispetto alle reali esigenze aziendali. Nè poteva rilevare - a differenza di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata - il fatto che il forfait potesse essere corrisposto in misura notevolmente diversa tra lavoratori con...

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...