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Estremi:
Cassazione penale, 2014,
  • Fatto

    RITENUTO IN FATTO

    1. Con sentenza resa in data 27/5/2013, la Corte d'appello di Genova ha confermato la decisione in data 14/3/2001 con la quale il Tribunale di La Spezia ha condannato C.L., B. S. e D.R. alla pena di sei mesi di reclusione ciascuno, in relazione al reato di omicidio colposo commesso, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di Ca.Lu., in (OMISSIS).

    Agli imputati - nelle rispettive qualità 1) di Presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa "La Fratellanza Brugnatese" (la C.); 2) di capo cantiere, preposto della cooperativa "Auxilio" e responsabile del cantiere ove l'infortunio ebbe a verificarsi (il B.); 3) di responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del consorzio "Logos", nonchè di coordinatore (in via di fatto) per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (il D.) - era stata originariamente contestata la violazione dei tradizionali parametri della colpa generica, nonchè l'inosservanza delle norme di colpa specifica richiamate nei rispettivi capi d'imputazione, per aver omesso di predisporre le adeguate misure di prevenzione idonee a ridurre al minimo i rischi per la sicurezza dei lavoratori, nonchè di vigilare sull'esecuzione dell'attività lavorativa e delle relative modalità di svolgimento, oltre che di informare e di istruire i lavoratori sui rischi connessi al-le lavorazioni di taglio degli alberi in corso di esecuzione in loco.

    In particolare, per effetto delle omissioni ascritte a ciascuno degli imputati, nel corso dell'attività di taglio di taluni alberi che i lavoratori della cooperativa "La Fratellanza Brugnatese" stavano eseguendo a stretto contatto con i lavoratori della cooperativa "Auxilio" (cui apparteneva il lavoratore...

  • Diritto

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    5. Il ricorso proposto da C.L. è infondato.

    Devono essere in primo luogo disattese le doglianze avanzate dalla ricorrente con riguardo al mancato rilievo, da parte della corte territoriale, della circostanza costituita dall'avvenuta delega delle funzioni in materia antinfortunistica, da parte della C., in capo al D., quale responsabile della sicurezza del consorzio "Logos", nonchè in capo al B., quale capocantiere e preposto della cooperativa Auxilio; nonchè con riguardo alla mancata considerazione, nella prospettiva dell'innocenza dell'imputata, dell'avvenuta assoluzione del lavoratore ch'ebbe a procedere al taglio dell'albero poi crollato sul lavoratore deceduto.

    Su ciascuno di tali punti, la corte territoriale, con motivazione immune da vizi d'indole logica o giuridica, ha correttamente evidenziato l'irrilevanza delle argomentazioni concernenti le pretese deleghe al D. o al B., atteso che nessuno dei due soggetti aveva intrattenuto rapporti formali con la cooperativa "Fratellanza Brugnatese" (di cui l'imputata rivestiva la qualifica di presidente del consiglio di amministrazione), e dovendo ritenersi applicabili, al caso di specie, i principi generali in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alla disposizione della L. n. 626 del 1994, art. 7, laddove si prevede che tutti i datori di lavoro (ivi compresi quelli riguardanti eventuali società subappaltatrici) hanno l'obbligo di promuovere il coordinamento tra i lavoratori appartenenti a diverse società.

    Nel caso di specie, secondo il progetto operativo di sorveglianza della cooperativa de quo, l'impegno a curare la sicurezza dei lavoratori era previsto a carico del capo cantiere della cooperativa responsabile, la cui mancata nomina ha avuto come ...

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