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Estremi:
Cassazione civile, 2014,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con la sentenza n. 350 del 2011 la Corte d'Appello di Milano rigettava l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato il decreto emesso ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, dichiarando l'antisindacalità del comportamento di Poste italiane s.p.a. consistito nell'avere dapprima affisso, la sera del 5 dicembre 2007, su ogni bacheca aziendale, vetrate interne e colonne dell'U.P. CPM di Peschiera Borromeo, una nota con cui si comunicava che l'azienda metteva a disposizione per l'assemblea del 6/12/2007 il locale presso la sala mensa, con la dicitura che ogni diversa partecipazione doveva intendersi non autorizzata e nell'aver successivamente trattenuto la retribuzione ai partecipanti all'assemblea stessa, che si era svolta nella zona antistante la cancellata d'ingresso e non nella sala mensa.

    Poste italiane s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, articolando tre motivi, cui ha resistito con controricorso il Cobas P.T., coordinamento di base delegati p.t. aderente alla confederazione unitaria di base di Milano e Provincia. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. Come primo motivo di ricorso Poste italiane s.p.a. denunzia che la sentenza della Corte di Milano, nel rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata nei confronti dell'O.S. ricorrente, avrebbe violato o falsamente applicato la L. n. 300 del 1970, art. 28, per non aver valutato, tra gli indici attestanti il carattere della nazionalità del sindacato, la presenza o meno di un adeguato numero di aderenti in una parte o nell'intero territorio nazionale. Riferisce di avere debitamente articolato, su tale circostanza, istanze istruttorie, che immotivatamente non sarebbero state ammesse.

    1.1. n motivo non è fondato.

    La giurisprudenza di questa Corte, che questo Collegio condivide, ha già avuto modo di precisare che, per l'accesso alla tutela di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 28, il requisito determinante la legittimazione di organismi locali di sindacati non maggiormente rappresentativi sul piano nazionale è costituito dalla diffusione del sindacato sul territorio nazionale, da intendersi nel senso che basta lo svolgimento di effettiva azione sindacale, non su tutto, ma su gran parte del territorio nazionale, restando quindi escluso che la stipulazione di un contratto collettivo nazionale costituisca, nonostante l'indubbia rilevanza sintomatica della rappresentatività che ne discende, l'unico elemento a tal fine significativo, ovvero che lo svolgimento di effettiva attività sindacale possa essere ravvisato solo nella stipulazione di un contratto collettivo esteso all'intero ambito nazionale, trattandosi di affermazione che si pone in contrasto, nella sua assolutezza, con il suddetto principio, incentrato sull'effettività dello svolgimento dell'attività sindacale e sulla sua diffusione, a carattere contenutistico e non meramente formale, su gran...

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