Con ricorso promosso ai sensi dell' art. 28 d.lgs. 150/11 e art. 702 bis c.p.c. l'Associazione Avvocatura per i Diritti LGBTI Rete Lenford conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo, C.T. per sentir accertare e dichiarare il carattere discriminatorio delle dichiarazioni dal medesimo rese e consistenti nell'aver in più occasioni affermato, nel corso di un'intervista durante la puntata del programma radiofonico "La zanzara", di non voler assumere nel proprio studio avvocati, altri collaboratori e/o lavoratori omosessuali e per sentir ordinare di dare adeguata pubblicità alla decisione giudiziale tramite la pubblicazione su due quotidiani a tiratura nazionale di un estratto, in formato idoneo a garantire una adeguata visibilità, della emananda ordinanza; nonché per sentirlo condannare al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa in una somma non inferiore ad euro 15.000; nonché per sentir disporre un piano di rimozione ai sensi dell'art. 28, comma 5, d.lgs. 150/11, con fissazione, ai sensi dell' art. 614 bis c.p.c. della somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
A fondamento di tale pretesa la ricorrente esponeva che il convenuto, esercente la professione di avvocato ed iscritto all'Ordine degli Avvocati di Latina, il 16.10.2013, ospite della trasmissione "La zanzara" su Radio 24, aveva reso plurime dichiarazioni circa la non volontà di assumere lavoratori omosessuali nel proprio studio professionale.
L'associazione ricorrente evidenziava il carattere discriminatorio di tali affermazioni, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 216/03, in quanto atte ad integrare un'ipotesi di discriminazione diretta ed agiva pertanto in giudizio per conseguire la tutela legale in materia di discriminazione.
Il convenuto, regolarmente citato, si costituiva in giudizio, chiarendo come si fosse in presenza di affermazioni meramente...
La domanda è fondata.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio sollevata dal convenuto per l'asserita violazione dell'art. 702 bis, primo comma, c.p.c. in relazione agli artt. 163, secondo comma, n. 7 c.p.c, essendosi la parte convenuta ampiamente difesa nel merito.
Passando quindi ad analizzare il contenuto della domanda, i fatti sono pacifici, non essendo contestata né la legittimazione attiva dell'associazione ricorrente, né le dichiarazioni del convenuto.
Quest'ultimo, ospite della trasmissione radiofonica "La zanzara" del 16.10.2013, ha reso una serie di affermazioni inerenti l'omosessualità, quali "se la tenga lei l'omosessualità, io non ne ho alcune, né simpatia, né antipatia, non me ne frega niente, l'importante è che non mi stiano intorno"... "mi danno fastidio"... (v. doc. 2 fase, ricorrente).
Alla replica del conduttore, "ma lei è circondato da omosessuali, lei purtroppo è circondato, purtroppo per lei, perché la quota di popolazione è sempre quella", il convenuto ha risposto "intanto io ad esempio nel mio studio faccio una cernita adeguata in modo tale che questo non accada" (v. doc. 2 fase, ricorrente).
Alla domanda del conduttore "cioè, non ho capito, lei, se uno è omosessuale, non lo assume nel suo studio?" il convenuto ha risposto "ah sicuramente no, sicuramente no" (v. doc. 2 fase, ricorrente). Ed all' affermazione "ma professore, questa è discriminazione, è discriminazione questa roba qua", il convenuto ha replicato "beh, vabbè sarà discriminazione, a me non me ne frega niente" (v. doc. 2 fase, ricorrente).
Nel prosieguo della conversazione il convenuto ha nuovamente ribadito di non volere persone omosessuali all'interno del proprio studio professionale (v. doc. 2 fase, ricorrente, C.: "ognuno stia a casa sua, d'accordo, ma uno che vuole lavorare da lei, lei non può mettere il paletto "non deve essere frodo""...
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