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Estremi:
Cassazione civile, 2014,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Il giudice del lavoro del Tribunale di Brescia, accogliendo per quanto di ragione la domanda proposta da G.L. nei confronti della società Baratti di eredi Inselvini s.r.l., annullò la lettera di dimissioni sottoscritta il 16.3.2005 dal ricorrente, in quanto dal medesimo rassegnate in stato di incapacità, accertò la continuità del rapporto di lavoro e condannò la convenuta al risarcimento del danno, limitandolo alla misura delle retribuzioni maturate dal lavoratore dalla data della sentenza a quella dell'effettivo ripristino del rapporto lavorativo.

    A seguito di impugnazione principale del lavoratore ed incidentale della società la Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 9/12/2010 - 15/1/2011, ha respinto il gravame proposto da entrambe le parti e compensato le spese sulla scorta della seguente motivazione:

    - Era passata in giudicato la statuizione che aveva accertato l'autenticità della firma del lavoratore sulla lettera delle dimissioni ed era tardiva la diversa domanda di quest'ultimo diretta a far valere il possibile riempimento di foglio firmato in bianco.

    Tuttavia, non risultava essere stato contestato dalla società l'esito dell'accertamento medico legale sullo stato di incapacità naturale del dipendente all'epoca delle rassegnate dimissioni e le conseguenze economiche dell'annullamento di queste ultime non potevano che decorrere dalla data della relativa sentenza avente efficacia costitutiva. In ogni caso, il ricorrente non aveva reiterato col ricorso o in un momento successivo l'offerta della propria prestazione lavorativa, offerta avutasi solo prima della domanda giudiziale, per cui alla stessa non poteva connettersi l'efficacia della messa in mora del datore di lavoro.

    Per la cassazione della...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. Col primo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 428 e 1425 c.c., in relazione all'art. 111 Cost., e con riferimento alla ragionevole durata del processo, relativamente agli effetti patrimoniali della sentenza di annullamento delle sue dimissioni.

    Il ricorrente, nel richiamare il precedente n. 8886 del 14.4.2010 di questa Corte a supporto della richiesta di pagamento delle retribuzioni pregresse a decorrere dalla data della domanda giudiziale e contrapponendolo al diverso orientamento giurisprudenziale di legittimità seguito dalla Corte territoriale, che ravvisa una sospensione delle obbligazioni del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra la data delle dimissioni del dipendente e la pronunzia del loro annullamento, assume che la retrodatazione degli effetti patrimoniali della sentenza di annullamento delle sue dimissioni rappresenterebbe la logica conseguenza di una corretta applicazione del generale principio per il quale la durata del processo non deve andare mai a detrimento della parte vincitrice.

    2. Col secondo motivo, proposto per violazione dell'art. 1219 c.c., il ricorrente censura la decisione nella parte in cui fa decorrere l'efficacia della costituzione in mora del datore di lavoro, ai fini della individuazione della data di decorrenza della condanna risarcitoria del pagamento delle retribuzioni, dalla reiterazione dell'offerta della prestazione lavorativa tramite il ricorso introduttivo del giudizio o durante lo svolgimento della causa.

    Assume il ricorrente che egli aveva offerto la sua prestazione lavorativa prima della proposizione della domanda giudiziale e che proprio tale iniziativa serviva a costituire in mora il datore di lavoro, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte...

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