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Estremi:
Cassazione civile, 2014,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1. F.G. ricorre nei confronti della società Pilkington Italia spa e della società INA Assitalia Assicurazioni spa, in ordine alla sentenza del Tribunale di Vasto n. 354 del 19 novembre 2010.

    2. Il Tribunale rigettava la domanda proposta da F.G. nei confronti della società Pilkington Italia spa, proprio datore di lavoro, con la chiamata in causa della società spa Assitalia Assicurazioni (poi INA Assitalia Assicurazioni spa), volta all'accertamento della sussistenza della condotta persecutoria tenuta dal datore di lavoro nei propri confronti e del nesso causale tra tale condotta e le patologie contratte, nonchè tesa alla condanna al risarcimento del danno (biologico, morale, esistenziale) subito dal ricorrente, pari a complessivi Euro 105.000,00.

    3. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre il F. prospettando quattro motivi di ricorso.

    4. Resiste la società Pilkington Italia spa con controricorso.

    5. Anche la società INA Assitalia Assicurazioni spa resiste con controricorso.

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. La controversia ha ad oggetto l'accertamento di condotta persecutoria da parte del datore di lavoro con conseguente condanna al risarcimento dei danni.

    1.1. In base ad un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte (da ultimo, Cass., n. 18927 del 2012), nella disciplina del rapporto di lavoro, ove numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata alla persona del lavoratore con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale, il datore di lavoro non solo è contrattualmente obbligato a prestare una particolare protezione rivolta ad assicurare l'integrità fisica e psichica del lavoratore dipendente (ai sensi dell'art. 2087 c.c.), ma deve altresì rispettare il generale obbligo di neminem laedere e non deve tenere comportamenti che possano cagionare danni di natura non patrimoniale, configurabili ogni qual volta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i suddetti diritti.

    Fra le situazioni potenzialmente dannose e non normativamente tipizzate rientra il mobbing che, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale e recepito dalla giurisprudenza di questa Corte, designa un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo (v.: Corte cost. sentenza n. 359 del 2003).

    Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono quindi ricorrere molteplici elementi: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente -...

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