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Estremi:
Cassazione civile, 2014,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da M.D., M.L. e S. nonchè D.C. D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 152, nei confronti della Finegil Editoriale s.p.a. (in qualità di editore della Gazzetta di Mantova e titolare del trattamento dei dati personali), del direttore responsabile G.E. e del giornalista B.C., per aver pubblicato un articolo in data (OMISSIS) in relazione ad un fatto di sangue (il presunto omicidio della propria madre, perpetrato dal marito di M.M. L.) occorso il (OMISSIS). Dalla lettura dell'articolo, nonostante l'espressa preventiva richiesta della famiglia M. di.ri.la.pr.co.pa.ri.al.fi.

    m.d.Micheli Maria Laura ,.e.d.t.d.g.

    d.t.l.d.f.s.g.a.a.

    p.p.d.p.d.Micheli Maria Laura ,.Micheli Dante ,.m.n.t.v.e.i.n.d.t.

    l.d.r.c.f.d.Micheli Dante e.r.

    a.s.t.c. L.f.Micheli f.f.i.n.c.d.

    r.d.t.d.d.p.a.s.d.D. n.1.d.2.a.7.e.1.c.i.q.s.r.t.

    l.l.c.a.d.d.s.i.d.

    G.d.M.d.d.t.i.v.d.l.e.

    l.a.n.c.u.t.d.d.i.q.

    I.t.d.t.(.e.i.d.r.

    s.a.c.a.d.c.e.d.q.

    r.a.Micheli Maria Laura ,.m.d.p.r.

    r.d.

    L.f.Micheli f.a.r.d.r.d.

    d.p.e.d.t.i.d.d.e.p.v.

    d.D.n.1.d.2.a.7.q.i.E.5.

    T.r.v.d.e.a.c.v.r.

    o.a.

    V.a.p.r.a.G.c.i.q.s.

    e.t.l.d.a.s.c.u.s.

    d.i.c.e.s.d.e.e.c. i.i.n.s.e.e.i.a.s.d.

    ...
  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., per avere il Tribunale di Roma del tutto omesso di indicare le conclusioni delle parti e la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione. Così operando, nella sentenza impugnata non sono stati indicati gli elementi atti a giustificare le ragioni della decisione. Dalla motivazione della sentenza non è risultato possibile comprendere quale sia stato l'iter logico-giuridico che ha condotto a qualificare il provvedimento del Garante come di rigetto, dal momento che il medesimo per numerose richieste dei ricorrenti aveva dichiarato il non luogo a provvedere per adesione spontanea del titolare e del responsabile del trattamento dei dati. Tale erronea qualificazione dell'azione ha determinato in via esclusiva l'inammissibilità del ricorso che non è stato proposto come impugnazione del provvedimento del Garante ma come autonoma domanda risarcitoria, non costituendo impedimento all'esercizio di tale diritto il provvedimento di non luogo a provvedere.

    Nel secondo motivo viene dedotta l'omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso consistente nell'aver qualificato come di rigetto integrale la pronuncia del Garante. In particolare, il Tribunale, avendo omesso una sia pur sintetica ricostruzione della controversia, non ha fornito alcuna spiegazione dell'equiparazione tra rigetto e non luogo a provvedere su cui si è fondata la decisione. Su tale cruciale profilo manca l'indicazione delle ragioni della conclusione assunta.

    Nel terzo motivo viene dedotta l'omessa ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancanza dello svolgimento del processo, nonchè assenza delle...

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