Con ricorso al Tribunale di Treviso T.N. chiedeva che la propria ex datrice di lavoro SIMMEL Difesa s.p.a., venisse condannata al risarcimento dei danni da lui subiti a causa di un infortunio sul lavoro occorsogli il 17 aprile 1996. Premesso di essere stato dipendente della convenuta dal 1974 al 1997 come addetto alla portineria e guardiano presso lo stabilimento di Castelfranco Veneto, esponeva che, insieme ad un collega, era intento a montare una tenda persiana alla finestra del locale portineria dove operava, ubicato all'ingresso del complesso aziendale, ed era caduto a terra per il cedimento della struttura della scala usata per l'incombente e dalla quale stava scendendo; a causa della caduta aveva subito la frattura bimalleolare tibiotarsica e trauma cranico con durata della malattia di mesi quattro al 100%, mesi tre al 50%, ed un' invalidità permanente del 7-8%. Il T. invocava la dichiarazione della responsabilità dell'Azienda ex art. 2087 cod. civ., e chiedeva la condanna di questa al pagamento in suo favore a titolo risarcitorio, della somma di Euro 25.865,94, oltre accessori e spese. Su richiesta della SIMMEL Difesa veniva chiamata in causa la Faber Industrie s.p.a. a cui era stato ceduto a decorrere dal 19 giugno 1997 il ramo d'azienda a cui era assegnato il ricorrente.
Con sentenza depositata l'8 febbraio 2005 il Tribunale di Treviso dichiarava prescritto il diritto del T. considerando la natura extracontrattuale della pretesa creditoria azionata, ritenendo, in particolare, che l'incombenza che aveva dato luogo all'incidente, fosse estranea alle mansioni proprie dell'infortunato, e sussistesse, quindi, rischio elettivo. Con sentenza non definitiva del 6 giugno 2007 la Corte d'appello di Venezia, a seguito di impugnazione del T., in riforma della ...
I ricorsi vanno riuniti essendo proposti avverso la medesima sentenza. Con il primo motivo del ricorso della SIMMEL Difesa si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2 ex art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare si contesta la nozione di rischio elettivo adottata dalla Corte territoriale deducendosi che l'infortunio in questione sarebbe avvenuto nello svolgimento di attività del tutto estranea alle mansioni a cui era adibito l'infortunato.
Con il secondo motivo si assume violazione e falsa applicazione degli artt. 2087, 2043 e 2947 cod. civ. ex art. 360 c.p.c., n. 3 affermandosi che, per effetto della ricorrenza del rischio elettivo, nessuna responsabilità potrebbe conseguentemente essere dichiarata nei confronti del datore di lavoro per l'infortunio subito dal dipendente.
Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c., comma 1, ex art. 360 c.p.c., n. 3 affermandosi che il giudice dell'appello avrebbe considerato non prescritto il credito azionato dal T., sulla base della prospettazione del fatto fornita dalla stessa parte, senza considerare e qualificare il fatto secondo il principio iura novit curia.
Con il quarto motivo si lamenta omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 deducendosi che, nella qualificazione giuridica del fatto adottata ai fini della prescrizione del diritto azionato, il giudice dell'appello, nel rimettersi esclusivamente alla prospettazione operata dall'originario ricorrente, non avrebbe svolto alcun accertamento.
Con il primo motivo del ricorso della Faber Industrie si lamenta violazione degli artt. 2113, 1965, 1967, 1362, 1364 e 1366 cod. civ., e omessa e/o...
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