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Estremi:
Cassazione civile, 2014,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1. M.N. si rivolse al Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, esponendo di aver lavorato alle dipendenze della società Tangenziale di Napoli s.p.a. a far tempo dal 1992, svolgendo mansioni di esattore. Dedusse di aver ricevuto in data 15 luglio 2004 lettera di contestazione da parte aziendale, relativa a mancanze consistite: a) nell'aver partecipato in data 11 luglio 2004 alle ore 22,10 ad un concorso ippico categoria gentlemen, in qualità di driver, presso l'ippodromo Tor di Valle in Roma, benchè versasse in stato di malattia a causa della malattia "cervicalgia muscolo tensiva con difficoltà di movimento"; b) nell'aver consegnato la documentazione medica attestante lo stato morboso da cui era affetto, in ritardo (solo in data 14/7/04), cagionando gravi problemi organizzativi nella predisposizione dei turni e rendendo impossibile l'espletamento dei controlli medici contemplati dall'art. 32 CCNL di categoria.

    Dopo aver rassegnato le proprie giustificazioni ed essere stato ascoltato ai sensi dell'art. 36 punti 3 e 4 CCNL, riferì di aver ricevuto in data 28 luglio 2004 ulteriore contestazione relativa alla propria partecipazione il giorno 3 luglio 2004 alle ore 21,40 ad altro concorso ippico presso l'ippodromo di Agnano, perchè in contrasto con malattia descritta nella certificazione medica da lui prodotta.

    Quindi dedusse di aver ricevuto, con r.r. 9 agosto 2004, intimazione di licenziamento per giusta causa.

    Ciò premesso, ritenuto di aver svolto una attività compatibile con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa, ed inidonea a pregiudicare il recupero delle normali energie lavorative, convenne in giudizio la società per conseguire pronuncia dichiarativa della illegittimità del licenziamento intimato e di condanna di controparte ...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. Il ricorso è articolato in cinque motivi.

    Con il primo motivo la società ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 nonchè degli artt. 1362 e 1363 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare deduce che, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte d'appello, rispetto agli addebiti cristallizzati nelle due lettere di contestazione disciplinare del 15 luglio 2004 e del 28 luglio 2004, la società tangenziale di Napoli non ha fatto valere in sede giudiziale alcuna circostanza nuova e/o argomentazioni ulteriori (quale la simulazione dello stato morboso del dipendente) tale da modificare il fatto costitutivo del diritto di recesso, consistente nell'aver il dipendente svolto attività di partecipazione al due concorsi ippici in qualità di conducente in costanza del periodo di assenza per malattia nei giorni tra il luglio e 11 luglio 2004 e nell'aver consegnato in ritardo la certificazione medica q giustificazione dell'assenza (solamente in data 14 luglio 2004) e da implicare una diversa valutazione dell'infrazione disciplinare.

    Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia omessa motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (raggiunta la prova della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte del dipendente a fronte della specifica prescrizione di riposo medico fino a tutto l'11 luglio 2004).

    Con il terzo motivo la società ricorrente lamenta la violazione nonchè falsa applicazione degli artt. 2110, 2104, 2105 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.

    Con il quarto motivo la società ricorrente denuncia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto ...

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