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Estremi:
Cassazione civile, 2014,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1.- La sentenza attualmente impugnata (depositata l'8 marzo 2007) respinge l'appello della Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti (d'ora in poi: FLMU) di Firenze e provincia avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1156/2005, di rigetto dell'opposizione della FLMU al decreto emesso dallo stesso Tribunale, ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 28, che aveva respinto il ricorso proposto dalla FLMU per sentir dichiarare l'antisindacalità del comportamento della Telecom Italia s.p.a., consistente nella reiterata negazione - ad un membro della RSU, eletto nelle liste del sindacato ricorrente - del diritto di indire assemblee L. n. 300 del 1970, ex art. 20.

    La Corte d'appello di Firenze, per quel che qui interessa, precisa che:

    a) deve essere, in primo luogo, respinta l'eccezione di inammissibilità della Telecom Italia per prospettata mancanza di attualità della condotta denunciata perchè, anche se l'ultima richiesta del rappresentante FLMU nella RSU di indizione della assemblea risale al 2 marzo 2004, è evidente che il reiterato rifiuto di accogliere tale richiesta da parte della azienda da luogo ad una condotta - in ipotesi antisindacale - ad effetti permanenti;

    b) pertanto, sotto questo profilo, la tutela di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 28, sicuramente azionabile, tanto più che, nella specie, è stata la durata del processo a determinare una dilatazione del lasso temporale tra condotta datoriale e reazione dell'organismo sindacale, visto che il ricorso ex art. 28 è stato proposto poco più di un mese dopo la suindicata richiesta e il conseguente rifiuto;

    c) quanto al merito della controversia, va precisato, in primo luogo, che, sulla base di precedenti decisioni di questa Corte d'appello, è pacifico che l'avverbio "singolarmente" contenuto della...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1 - Profili preliminari.

    1.- Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dalla controricorrente, riguardanti: a) il prospettato mancato rispetto del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione (c.d. di autosufficienza) con riferimento al solo art. 5 dell'Accordo interconfederale del 1993 per non esserne stato riprodotto il testo nel corpo del ricorso (ove si riporta soltanto il testo del precedente art. 4); b) il contenuto dell'intero ricorso come richiesta di riesame del merito della controversia.

    1.1.- Entrambe le eccezioni sono da respingere.

    1.2.- Quanto alla prima va rilevato che, come risulta dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (ivi compresa Cass. 1 febbraio 2013, n. 2416 richiamata dalla società controricorrente) si desume che l'art. 366 c.p.c., n. 6, nel testo risultante dalla sostituzione ad opera del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 5, come si evince dalla sua stessa ratio, non ha dato veste normativa al principio autosufficienza dell'esposizione dei motivi di ricorso per cassazione (ovvero di specificità dei motivi stessi), inteso nel senso di comportare, a pena di inammissibilità, l'obbligo, in qualunque caso, della trascrizione integrale degli atti o documenti posti a fondamento del ricorso stesso. Una tale interpretazione della norma, infatti, non solo non ha alcun riscontro testuale e logico - sistematico, ma - se intesa in modo così rigoroso - potrebbe addirittura portare a dei risultati opposti rispetto a quelli che si prefigge, come di recente è stato sottolineato dalle Sezioni unite di questa Corte, che hanno affermato, i seguenti principi, che il Collegio condivide:

    1) in tema di ricorso per cassazione, ai...

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