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Estremi:
Cassazione civile, 2014,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con sentenza del 15.1.2008, la Corte di appello di Torino, in accoglimento del gravame proposto da A.A. avverso la decisione di prime cure di rigetto della domanda avanzata dal predetto per il risarcimento del danno connesso ai mancati riposi settimanali e giornalieri, condannava la s.r.l. Prosegur Servizi a pagare all'appellante Euro 1563,88 (Euro 1362,53 per mancati riposi settimanali giornalieri ed Euro 201,35 per mancati riposi settimanali), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo. Nel pervenire a tale decisione, il giudice del gravame richiamava, in tema di lavoro discontinuo, quale quello di vigilanza cui era addetto l' A., con riguardo al periodo posteriore all'aprile 2003, successivo all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 66 del 2003, l'art. 7, e l'art. 9, del citato testo normativo per la determinazione della durata del riposo giornaliero e settimanale e riteneva non condivisibile l'interpretazione della società con riguardo alla derogabilità della normativa nelle ipotesi di cambio di squadra, ipotesi che non poteva ritenersi riferita al cambio di turno dell'intera squadra di appartenenza del lavoratore, come si era verificato nella specie. Non vi era stata neanche deroga espressa, sicchè doveva valere la disciplina generale che prevedeva un riposo per ogni giorno di lavoro pari ad undici ore, un riposo settimanale di ventiquattro ore consecutive alla fine del riposo settimanale e che ad ogni cambio di turno, alla fine del turno settimanale, spettasse un riposo di trentacinque ore complessive, dal passaggio dal terzo al primo turno o dal terzo al secondo.

    Rilevava che la soppressione del riposo settimanale, anche se parziale, comportava un danno connesso all'impossibilità di ricostituzione delle energie psico...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Preliminarmente, deve rilevarsi che non è valida ai fini di causa per difetto di forma la costituzione di nuovo difensore effettuata con procura speciale da parte della s.p.a. Istituti di Vigilanza Riuniti d'Italia, società cessionaria della s.r.l. Prosegur Servizi, atteso che è parte nel presente giudizio quest'ultima società, dante causa, onde non rileva la procura conferita dalla cessionaria.

    Con il primo motivo, la società denunzia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e violazione dell'art 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, e, con il secondo motivo, violazione o falsa applicazione dello stesso art. 2697 c.c., e dell'art. 432 c.p.c., rilevando una carenza allegatoria, non considerata dalla Corte d'appello, in relazione alla retribuzione giornaliera posta alla base del calcolo, alle giornate in cui il calcolo è stato quantificato al 50% ed a quelle in cui lo stesso è stato quantificato al 15%, ed osservando che i riposi erano stati maggiori di quelli dedotti dal passaggio dal terzo al primo turno o dal terzo al secondo e che potevano esservi state eventuali compensazioni con i maggiori riposi usufruiti e le riduzioni dell'orario lavorativo (R.O.L.) riconosciute ad personam, idonei a determinare un risarcimento in forma specifica.

    Osserva la ricorrente che il lavoratore non poteva censurare il comportamento aziendale per le rare, parziali e limitate compressioni del suo riposo settimanale e che l'attribuzione dell'importo di cui in sentenza non risultava giustificato nè sulla base del ricorso, nè sulla base del complesso probatorio comunque acquisito, non essendo stata raggiunta la prova di quanto richiesto e non potendo ritenersi ammissibili nè l'inversione dell'onere probatorio, nè una ...

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