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Estremi:
Cassazione civile, 2014,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1. Con sentenza n. 2137 del 19.5.2009, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del tribunale partenopeo del 5.12.2007, che aveva rigettato la domanda di P.A. (autista dipendente dalla società SEPSA con mansioni di guida di automezzi destinati al trasporto pubblico di persone, su tratte urbane e extraurbane), volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale da stress lavorativo, subito in ragione del mancato riconoscimento delle soste retribuite - previste dal regolamento n. 3820/85/CEE, nonchè dall'art. 14 del regolamento OIL n. 67 del 1939, e dalla L. n. 138 del 1958, art. 6, comma 1, lett. A), - per una durata di almeno 15 minuti tra una corsa e quella successiva e, complessivamente per turno giornaliero, di almeno un'ora.

    2. La sentenza impugnata, premessa la distinzione tra, da un lato, l'inadempimento datoriale dell'obbligazione legale relativa alle pause lavorative e, dall'altro lato, il danno risarcibile, ha ritenuto che il lavoratore non avesse allegato in modo specifico il danno subito nè le circostanze fattuali su cui la domanda avrebbe trovato supporto, escludendo altresì che il giudice potesse sopperire al difetto di allegazione con i propri poteri officiosi o con il ricorso a presunzioni.

    3. Ricorre avverso tale sentenza il lavoratore, con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste il datore di lavoro con controricorso.

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    4. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2043 e 2059 c.c., rilevando di aver chiesto il danno da usura psicofisica e che il danno non patrimoniale può liquidarsi sulla base della loro pura e semplice allegazione ogni qual volta la loro concreta esistenza sia agevolmente desumibile da massime di comune esperienza o da presunzioni semplici, senza necessità che il danneggiato indichi analiticamente in quale forma particolare di sofferenza si sia concretato il pregiudizio o adduca specifici riferimenti alla sua situazione personale per le ricadute del danno su aspetti extralavorativi e di vita di relazione. Formula il seguente quesito di diritto: "ai fini del risarcimento in via contrattuale ex art. 1218 c.c., o - in subordine - in via extracontrattuale ex art. 2043 c.c., costituisce sufficiente allegazione (a prescindere da quella che poi sarà la prova) di danno risarcibile non patrimoniale ex art. 2059 c.c., quella con cui si lamenta il pregiudizio da usura psicofisica cagionato dall'essere costretto alla guida di automezzi pesanti oltre i limiti temporali fissati dalla legge e dal contratto, senza rispetto delle soste prescritte fra una corsa e la successiva ripartenza, per un totale di un'ora al giorno in più del consentito e per circa 280 gg. di lavoro all'anno?".

    5. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l'omessa pronuncia sul motivo di gravame relativo al rigetto del ricorso nel merito anzichè, semmai, in rito, in relazione all'art. 112 c.p.c.. Rileva, in particolare, che il giudice di merito, ove avesse ritenuto il ricorso carente delle allegazioni minime essenziali per ottenere il risarcimento del danno, avrebbe dovuto dichiarare nullo il ricorso anzichè rigettarlo; aggiunge che la questione è stata dedotta ...

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