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Estremi:
Cassazione civile, 2014,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    La Corte di appello di Napoli con sentenza del 7.7.2009 rigettava l'appello proposto da D.L. nei confronti dell'INAIL avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che, con sentenza dell'8.6.20105, aveva rigettato la domanda del D. diretta alla costituzione di una rendita in relazione all'incidente occorsogli il 23.8.1999 mentre l'appellante ritornava dalle ferie annuali, incidente qualificato dallo stesso come "in itinere".

    La Corte territoriale osservava che in relazione all'epoca dell'incidente doveva applicarsi la disciplina di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, che non offre una definizione di incidente in itinere e quindi occorreva rifarsi alla nozione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità. In sostanza si doveva verificare se il sinistro si era verificato lungo il percorso normalmente seguito dall'infortunato per recarsi al lavoro o tornare nella propria abitazione. Ora il D. aveva fissato il proprio domicilio in (OMISSIS) conservando la propria residenza anagrafica presso la casa di famiglia in (OMISSIS). L'incidente non si era quindi verificato nel normale tragitto dalla casa di normale abitazione sino alla stabilimento ove operava, ma da (OMISSIS) verso (OMISSIS). Non rilevava che l'evento fosse avvenuto al ritorno delle ferie perchè non era stata offerta la prova dell'impossibilità di utilizzare un mezzo pubblico e neppure la necessità di scegliere le ore notturne per compiere il tragitto.

    In queste scelte (mezzo privato e ore notturne) vi era stato un rischio elettivo che rendeva l'evento non indennizzabile. Appariva irrilevante che il datore di lavoro fosse a conoscenza di tali spostamenti in quanto il rapporto previdenziale non era disponibile tra le parti; in ogni caso il lavoratore era libero di ...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Con il primo motivo si allega la violazione dell'art. 12 disp. att. c.p.c.; della L. n. 38 del 2000, art. 12, e degli artt. 115 e 116 c.p.c.; degli artt. artt. 3, 16, 31 e 36 Cost.. Occorreva applicare lo ius superveniens. Si era offerto un concetto nuovo e generale di infortunio alla cui luce dovevano interpretarsi le norme previgenti.

    In ogni caso sussisteva tutela assicurativa per tutti gli infortuni lungo il normale iter di andata e ritorno dalla casa di abitazione al luogo di lavoro. Le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore e l'evento si era verificato al termine delle ferie. La residenza storica del ricorrente era sempre stata a (OMISSIS); il tragitto automobilistico era stato autorizzato dal datore di lavoro e la scelta dell'orario notturno era stata operata per evitare il caldo.

    Il primo motivo appare infondato. Correttamente la Corte di appello ha ritenuto applicabile alla controversia la normativa vigente al momento in cui si è verificato l'incidente; non si vede per quale ragione la novella successivamente entrata in vigore debba avere una efficacia retroattiva, nè al ricorso vengono offerti elementi di rilievo a sostegno di questa tesi. Non è richiamata alcuna disposizione del D.Lgs. n. 38 del 2000, idonea a giustificare direttamente o indirettamente una efficacia diversa da quella ordinaria della novella del 2000. Correttamente la Corte di appello ha ricostruito la giurisprudenza di legittimità formatasi sul D.P.R. n. 1124 del 1965, che non conteneva una definizione esplicita dell'infortunio in itinere ed ha accertato che l'evento di cui è processo non può qualificarsi effettivamente come in itinere, posto che si è verificato non lungo il tragitto che ordinariamente il ricorrente percorreva per recarsi dalla propria abitazione al ...

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