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Estremi:
Cassazione civile, 2013,
  • Fatto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Il Comune di Torino chiede l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Torino, pubblicata il 17 maggio 2010, che ha respinto l'appello contro la decisione del Tribunale che aveva accolto la domanda di N.G..

    2. Il N., dipendente comunale in servizio nel Corpo di Polizia municipale lavorò per sette giorni consecutivi una settimana ogni cinque. Chiese il riconoscimento, nei limiti della prescrizione decennale, del risarcimento del danno da usura psico-fisica per il lavoro prestato il settimo giorno.

    3. Il Tribunale riconobbe il diritto e condannò il Comune a pagare al N. la somma di 9.363,90 Euro, oltre rivalutazione ed interessi.

    4. Il Comune propose un appello articolato in sette motivi. La Corte d'appello di Torino lo rigettò.

    5. Il ricorso per cassazione è articolato in nove motivi. Il N. si è difeso con controricorso.

    6. Con il primo motivo si denunzia la violazione degli artt. 15 e 17 della Direttiva 93/104/CE che espressamente prevede "la deroga al principio del riposo settimanale, in via legislativa, regolamentare, amministrativa o contrattuale" tra l'altro per l'attività di guardia, sorveglianza e permanenza caratterizzate dalla necessità di assicurare la protezione di beni e delle persone". Il ricorrente sottolinea che la turnazione adottata nasceva dall'accordo sindacale del luglio 1986, nell'ambito del quale erano state predeterminate le tabelle di turnazione, e che la Corte d'appello "non ha in alcun modo svolto accertamenti in ordine alla sussistenza nel diritto interno di disposizioni derogatorie alla disciplina ordinaria" e non ha considerato i principi fissati dalla Corte costituzionale 146 del 1971.

    7. Il motivo è generico ed è distonico rispetto alla motivazione specifica...

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