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Estremi:
Cassazione civile, 2013,
  • Fatto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. C.G. e M.R. chiedono l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Roma, pubblicata il 9 gennaio 2008, che ha riformato la sentenza del Tribunale, dichiarando inammissibili le loro domande nei confronti della Procura generalizia Congregazione Suore Eucaristiche.

    2. Le due ricorrenti convennero in giudizio la Procura generalizia chiedendo, previo annullamento della conciliazione sindacale sottoscritta il 16 febbraio 2001, l'accertamento della natura subordinata del loro rapporto di lavoro e la condanna al pagamento di cospicue somme, nonchè la declaratoria di illegittimità del licenziamento orale che assumevano di aver subito, con le conseguenze di legge.

    3. La Procura generalizia, a sua volta, le convenne in giudizio, per ottenere la restituzione di somme erogate in attuazione delle conciliazioni del febbraio 2001.

    4. I due giudizi furono riuniti.

    5. Il Tribunale accolse in parte la domanda delle lavoratrici condannando la Procura generalizia al pagamento di una parte delle somme richieste dalle lavoratrici e rigettando ogni altra domanda.

    6. La Procura generalizia propose appello. Le lavoratrici si costituirono e proposero appello incidentale.

    7. La Corte d'appello di Roma, in accoglimento dell'appello principale, assorbito l'appello incidentale, riformò la decisione e dichiarò inammissibili le domande.

    8. Il fulcro della decisione è costituito dal fatto che la Corte ritenne valide le conciliazioni sottoscritte tra le parti e quindi inammissibili giudizi che si fondavano sulla loro illegittimità.

    9. Le ricorrenti articolano tre motivi di ricorso. La Procura generalizia si è difesa con controricorso. Le ricorrenti hanno depositato una memoria.

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