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Estremi:
Cassazione civile, 2013,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con ricorso del 13 luglio 2006 al Tribunale di Grosseto F. M. chiedeva dichiararsi la nullità della clausola appositiva del termine, contenuta in una pluralità di contratti di lavoro subordinato conclusi con la s.p.a. Farmacie comunali riunite dal 1 giugno 2000 al 1 giugno 2004, talvolta attraverso un'agenzia di lavoro cosiddetto interinale.

    Di conseguenza il F. chiedeva condannarsi la convenuta a reintegrarlo nel posto di lavoro, invocando la L. 18 aprile 1962, n. 230, e l'art. 1344 c.c..

    Costituitasi la convenuta, il Tribunale accoglieva la domanda con decisione del 20 marzo 2007, confermata con sentenza del 3 novembre 2009 dalla Corte d'appello di Firenze, la quale osservava trattarsi nella fattispecie non già di azienda comunale, disciplinata da norme pubblicistiche in materia di contratto di lavoro subordinato sottoposto a termine, bensì di società per azioni a capitale pubblico locale (L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 58) ossia di un soggetto operante in regime di diritto privato. Nè tale regime poteva considerarsi inapplicabile per il fatto che l'art. 48 c.c.n.l.

    di settore escludeva il licenziamento del personale per giustificato motivo oggettivo: che le oggettive esigenze dell'azienda non bastassero a giustificare i licenziamenti non impediva alla società di assumere lavoratori a tempo determinato ma sempre nell'osservanza della normativa privatistica.

    La nullità della clausola appositiva del termine derivava dalla mancata indicazione di uno qualsiasi dei motivi giustificativi rimessi dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56, alla contrattazione collettiva o all'art. 9 c.c.n.l. cit.. Ne conseguiva l'instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato fin dall'inizio dell'efficacia del primo contratto. Contro questa...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 12 preleggi, L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 11; L. n. 56 del 1987, art. 23, D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, artt. 1 e 12; D.L. 10 novembre 1978, n. 702, art. 5, commi 5 e 17, conv. in L. 8 gennaio 1979, n. 3;

    L. 8 giugno 1990, n. 142, artt. 22 e 23; L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 58; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 112 e 113, nonchè vizi di motivazione.

    Essa nota di aver assunto la forma di società per azioni dopo essere stata Azienda farmaceutica comunale L. n. 127 del 1997, ex art. 17, comma 51, e di gestire perciò un servizio pubblico. Le fonti di regolamentazione dei rapporti di lavoro non sarebbero perciò mutate ed in particolare il D.L. n. 702 del 1978, art. 5, commi 5 e 17, cit.

    sottrarrebbe le assunzioni temporanee alla disciplina privatistica delle L. n. 230 del 1962, e L. n. 56 del 1987, e così alla conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato. Ciò per esigenze di proporzione del numero dei lavoratori alle necessità di gestione, considerando il divieto, posto dall'art. 9 c.c.n.l., di licenziare per giustificato motivo oggettivo. Il motivo non è fondato.

    Assunto della ricorrente è che la società per azioni a capitale pubblico è sottratta alle norme di diritto privato concernenti i contratti di lavoro a tempo determinato e, quindi, alla conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, nel caso di nullità della clausola appositiva del termine.

    Ma tale assunto è contrario ai principi dell'ordinamento dell'Unione Europea nè trova conferma nella legislazione nazionale.

    Dalla direttiva Europea 28 giugno 1999 n. 70 e dall'allegato accordo del 18 marzo 1999, soprattutto dal preambolo, risulta che i...

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