La Corte di appello, giudice del lavoro, di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, dichiarava che tra B. M. e la Editrice Romana S.p.A. si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica a tempo indeterminato a far data (non come preteso dal 1 luglio 1991 ma) dal 1 maggio 1992, ordinava la immediata riammissione in servizio dell'appellante con le mansioni e la qualifica di redattore ordinario, condannava la società al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni globali di fatto maturate dal 25 novembre 1998 nonchè alle differenze retributive ammontanti ad Euro 68.045,46, oltre accessori di legge ed al risarcimento del danno per omesso versamento dei contributi previdenziali da quantificarsi in separato giudizio.
Riteneva la Corte territoriale, per quanto di interesse nel presente giudizio, che dal complesso delle risultanze istruttorie fosse emerso che, a partire dal periodo successivo al termine del secondo di quattro formali rapporti di stage formativo, fosse emersa una situazione di pieno inserimento della B. nell'attività redazionale, una utilizzazione della stessa secondo le esigenze della società editrice, una sottoposizione della B. al potere direttivo, gerarchico ed organizzativo della società che, attraverso i vari capi servizio, conformava la prestazione della lavoratrice alle proprie esigenze. In conseguenza riteneva nulli i contratti a termine stipulati tra le parti in quanto innestatisi su un rapporto a tempo indeterminato già esistente e mancando la prova di un eventuale intento no vati vo.
Per la cassazione di tale sentenza l'Editrice Romana S.r.l. propone ricorso affidato ad un motivo.
L'intimata B.M. resiste con controricorso illustrato da memoria...
1. Con l'unico articolato motivo la società ricorrente denuncia:
"Violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2014, 2015 e 2106 cod. civ. nonchè dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3". Si duole della ritenuta sussistenza di un vincolo di subordinazione tra L'Editrice Romana s.r.l. e la B. sulla base di circostanze di fatto in sè inidonee a fondare la subordinazione ed invece compatibili con un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
2. Il motivo non è fondato.
Occorre innanzitutto rilevare un profilo di ammissibilità laddove, pur a fronte di denunciati vizi di violazione di legge, in realtà la ricorrente lamenta principalmente una erronea valutazione delle circostanze fattuali che, se rettamente apprezzate, avrebbero dovuto condurre ad escludere la ricorrenza della subordinazione e, dunque, un vizio motivazionale.
Giova, peraltro, ricordare, sul punto dell'accertamento della controversa natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, che ai fini della qualificazione di tale rapporto come autonomo ovvero subordinato, è sindacabile, nel giudizio di cassazione, essenzialmente la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto: mentre la valutazione delle risultanze processuali in base alle quali il giudice di merito ha ricondotto il rapporto controverso all'uno od all'altro istituto contrattuale implica un accertamento ed un apprezzamento di fatto che, come tali, non possono essere censurati in sede di legittimità se sostenuti da motivazioni ed argomenti esaurienti ed immuni da vizi logici e giuridici (tra le molte, Cass. 7 aprile 1992, n. 4220; id.
27 settembre 1991, n. 10086).
In relazione alla presente fattispecie, e con riguardo al rapporto...
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