B.U. agiva nei confronti dell'INPS per il risarcimento dei danni che assumeva essergli derivati dalle errate informazioni fornite dall'INPS, sulla cui base aveva rassegnato le dimissioni dal lavoro nel convincimento di avere raggiunto il requisito contributivo per accedere alla pensione di anzianità.
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 28 marzo 2008, riformando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda, osservando che le informazioni erano state fornite a mezzo di estratti-conto assicurativi, privi di sottoscrizione, contenenti risultanze di archivio, rilasciati a semplice richiesta dell'interessato, i quali non potevano valere come atti certificativi della situazione contributiva dell'assicurato, ma avevano un valore solo conoscitivo; che sarebbe stato onere dell'interessato chiedere il rilascio di una formale certificazione da parte dell'ente previdenziale; che solo sulla base di quanto attestato e sottoscritto da un funzionario in grado di rappresentare la volontà dell'Istituto il B. avrebbe potuto, con tutta ragionevolezza, assumere le proprie impegnative determinazioni.
Osservava ulteriormente che l'errore era comunque riconoscibile, riguardando periodi contributivi parzialmente sovrapponibili; che sia l'assicurato, che era a conoscenza della propria storia lavorativa, sia il patronato, soggetto esperto e qualificato in materia, avrebbero potuto incrociare i dati relativi ai periodi lavorativi risultanti dal libretto di lavoro con quelli emergenti dall'archivio informativo dell'INPS, riscontrando l'errore, e in caso di dubbio richiedere all'INPS una formale certificazione dell'effettivo stato contributivo; che, al contrario, l'appellato, dopo una domanda esplorativa presentata tramite il patronato, non si era preoccupato di acquisire...
Con unico motivo il ricorrente, denunciando violazione di legge in relazione agli artt. 1175 e 1176 c.c., R.D. n. 1422 del 1924, art. 78, e L. n. 88 del 1989, art. 54, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, censura la sentenza per avere trascurato di considerare che anteriormente al 2004 l'INPS, per sua stessa ammissione, non era in grado di rilasciare estratti conto certificativi e ciò non poteva che avvalorare la tesi dell'impossibilità di emettere una formale attestazione, valida agli stessi fini.
Inoltre, i documenti rilasciati dall'Istituto, provenendo da un ente pubblico, devono sempre reputarsi idonei a ingenerare, in chi li riceve, un legittimo affidamento circa l'esattezza e la correttezza dei dati forniti, presumendosi che l'Ente abbia posto in essere, nel rilasciarli, quella doverosa opera di controllo dei dati risultanti dai propri archivi e destinati ad essere forniti a richiesta degli interessati.
Nel formulare il relativo quesito di diritto il ricorrente chiede se, nell'impossibilità di rilasciare veri e propri estratti conto certificativi da parte dell'INPS - o comunque ed in ogni caso - possa essere attribuito valore certificativo alle comunicazioni fornite dall'Istituto agli assicurati sulla loro posizione contributiva e dunque alle situazioni contributive da essi descritte così che le errate informazioni in eccesso rese ai richiedenti circa il numero dei contributi versati (solo apparentemente sufficienti al riconoscimento della pensione di anzianità) possano costituire per l'INPS, ai sensi della L. n. 88 del 1989, art. 54, fonte di responsabilità contrattuale, tale da potersi ritenere che l'Istituto sia tenuto al risarcimento dei danni causati all'interessato a seguito della interruzione del rapporto di lavoro per dimissioni, conseguenti alle ...
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