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(A) In riferimento al presente decreto vedi: Nota Inail 07 febbraio 2012 n. 448; Circolare INAIL 26 giugno 2012 n. 31; Circolare INAIL 02 agosto 2012 n. 348; Circolare INAIL 02 ottobre 2012 n. 49; Circolare INAIL 11 ottobre 2012 n. 55; Circolare INAIL 12 ottobre 2012 n. 56; Circolare INAIL 9 novembre 2012 n. 61; Circolare INPS 13 novembre 2012 n. 130; Circolare INAIL 13 novembre 2012 n. 62; Circolare INAIL 27 novembre 2012, n. 64; Circolare Inail 31 gennaio 2013 n. 9; Circolare INAIL 19 febbraio 2013 n. 30/IR; Circolare Inail 19 marzo 2013 n. 14; Circolare Inail 20 marzo 2013 n. 15; Circolare Inail 24 aprile 2013 n. 21; Circolare Inail 13 maggio 2013 n. 25; Circolare INAIL 27 giugno 2013, n. 34; Circolare INAIL 23 luglio 2013, n. 35; Circolare INAIL 27 marzo 2014, n. 21; Circolare INAIL - Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro 8 novembre 2019, n. 30.
[1] Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.
[2] A partire dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).
[3] Vedi l'articolo 55, della Legge 17 maggio 1999, n. 144.
[4] Vedi l'articolo 6 del D.M. 30 ottobre 2002.
[5] Vedi, anche, l'articolo 1, commi 1187, 1197, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207 e 1208 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
ARTICOLO N.10
L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.
Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato.
Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile.
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa.
Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo1.
Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto 2...
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