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(A) In riferimento al presente decreto vedi: Nota Inail 07 febbraio 2012 n. 448; Circolare INAIL 26 giugno 2012 n. 31; Circolare INAIL 02 agosto 2012 n. 348; Circolare INAIL 02 ottobre 2012 n. 49; Circolare INAIL 11 ottobre 2012 n. 55; Circolare INAIL 12 ottobre 2012 n. 56; Circolare INAIL 9 novembre 2012 n. 61; Circolare INPS 13 novembre 2012 n. 130; Circolare INAIL 13 novembre 2012 n. 62; Circolare INAIL 27 novembre 2012, n. 64; Circolare Inail 31 gennaio 2013 n. 9; Circolare INAIL 19 febbraio 2013 n. 30/IR; Circolare Inail 19 marzo 2013 n. 14; Circolare Inail 20 marzo 2013 n. 15; Circolare Inail 24 aprile 2013 n. 21; Circolare Inail 13 maggio 2013 n. 25; Circolare INAIL 27 giugno 2013, n. 34; Circolare INAIL 23 luglio 2013, n. 35; Circolare INAIL 27 marzo 2014, n. 21; Circolare INAIL - Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro 8 novembre 2019, n. 30.
[1] Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.
[2] A partire dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).
[3] Vedi l'articolo 55, della Legge 17 maggio 1999, n. 144.
[4] Vedi l'articolo 6 del D.M. 30 ottobre 2002.
[5] Vedi, anche, l'articolo 1, commi 1187, 1197, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207 e 1208 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
ARTICOLO N.4
Vigente dal 25/04/2009
Sono compresi nell'assicurazione:
1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;
2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1), anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;
3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese;
4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;
5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;
6) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestino con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2)1;
7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);
8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei...
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