(A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare CNR 07 marzo 2012 n. 12/2012; Nota Ministero dell'Economia e delle Finanze 22 marzo 2012 n. 33582; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 maggio 2012 n. 46/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 01 agosto 2012 n. 82/E; Comunicato Agenzia delle Entrate 03 luglio 2012 n. 99/E; Circolare Agenzia delle Entrate 03 agosto 2012 n. 32/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 07 agosto 2012 n. 83/E; Circolare Inps 10 agosto 2012 n. 106; Circolare Agenzia delle Entrate 28 settembre 2012 n. 38/E; Circolare Agenzia del Territorio 28 settembre 2012 n. 4/T; Circolare Inail 11 ottobre 2012 n. 54; Nota Agenzia delle Dogane 01 febbraio 2013 n. 12035/RU; Circolare Agenzia delle Entrate 03 aprile 2013 n. 8/E.
ARTICOLO N.3
Facilitazioni per imprese e contribuenti
1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso i soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è elevato a 15.000 euro a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:
a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonché apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2 1.
2. La disposizione di cui al comma 1 opera a condizione che i cedenti o i prestatori che intendono aderire alla disciplina del presente articolo inviino apposita comunicazione preventiva, anche in via telematica, all'Agenzia delle entrate secondo le modalita' ed i termini stabiliti con provvedimento del Direttore...
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