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Legislazione Nazionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • EPIGRAFE

      Decreto Legge 2011 - LEGGE 13 agosto 2011 n.138 (in Gazz. Uff., 13 agosto, n. 188). - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148. - Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (MANOVRA BIS) (A)

      (A) In riferimento al presente decreto vedi: Parere dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato n. AS864 del 26 agosto 2011; Circolare CNR 28 settembre 2011 n. 30/2011; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 ottobre 2011 n. 45/E; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 24 ottobre 2011, n. 27; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 04 gennaio 2012 n. AS900; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 05 gennaio 2012 n. AS901; Parere Autorità garante per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 2011 n. PAS27/11; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 09 gennaio 2012 n. 4/E; Lettera circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri (vari Dipartimenti) 19 gennaio 2012 n. 2730; Circolare Ministero dell'Interno 16 febbraio 2012 n. 2379; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 febbraio 2012 n. 20/E; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 febbraio 2012 n. 4/E; Circolare Inps 14 marzo 2012 n. 37; Parere Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 21 marzo 2012 n. 47;Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 04 aprile 2012 n. AS927; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 04 aprile 2012 n. AS928; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 04 aprile 2012 n. AS929; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 17 aprile 2012 n. AS934; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 aprile 2012 n. 36/E; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 10 maggio 2012 n . AS947; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 maggio 2012 n. 47/E; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 maggio 2012 n. 48/E; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 16 maggio 2012 n. AS935; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 16 maggio 2012 n. AS940; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 17 maggio 2012 n. AS949; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 17 maggio 2012 n. AS945; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 25 maggio 2012 n. AS957;Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 28 maggio 2012 n. AS946; Circolare Agenzia delle Entrate 5 giugno 2012 n. 24/E; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 09 luglio 2012 n. AS964;Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 09 luglio 2012 n. AS966;Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 giugno 2012 n. 23/E; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 12 giugno 2012 n. AS954; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 12 giugno 2012 n. AS955; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 giugno 2012 n. 25/E; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 20 luglio 2012 n. AS967; Risoluzione Agenzia delle Entrate 27 luglio 2012 n. 81/E; Circolare Agenzia delle Entrate 24 settembre 2012 n. 36/E; Circolare CNR 09 novembre 2012 n. 31/2012; Circolare Agenzia delle Entrate 04 marzo 2013 n. 3/E.



    • ARTICOLO N.1

      Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica


    •  

       

      01. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, nella misura delle risorse finanziarie che si rendono disponibili in base all'articolo 01 del presente decreto, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, fino all'1 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte fino all'1,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte fino allo 0,5 per cento per ciascuno dei due anni e per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato puo' aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare  1.

      02. Al solo scopo di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati al comma 01, in deroga alle norme in materia di flessibilita' di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,...

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